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Alimenti, divieto ad uso di sorbato di calcio in alcuni prodotti

lentepubblica.it • 13 Febbraio 2018

Dal 12 agosto 2018 sarà vietato l’utilizzo del sorbato di calcio (E 203) in cinquantanove prodotti alimentari e in due categorie di additivi alimentari.


Questo in sintesi è quanto prevede il Regolamento UE n. 2018/98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 23 gennaio u.s.

 

Il Regolamento è stato adottato a seguito del parere espresso il 30 giugno 2015 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

 

La medesima ha dichiarato di non essere stata in grado di confermare la sicurezza del sorbato di calcio per mancanza dei dati sulla sua genotossicità. Influente è stato anche l’esito negativo del bando indetto il 10 giugno 2016 dalla stessa Commissione per raccogliere eventuali dati scientifici o tecnologici.

 

Il Regolamento entrerà in vigore il 12 febbraio 2018 e si applicherà a partire dal 12 agosto 2018 (ne riportiamo qualcuno a livello esemplificativo) alle seguenti categorie di alimenti e additivi:

 

Categorie di alimenti

 

  • nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, come quelli trattati termicamente dopo la fermentazione;
  • prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente;
  • nel formaggio non stagionato;
  • formaggio stagionato;
  • nel formaggio ottenuto dal siero di latte;
  • formaggio fuso.

 

Inoltre sono inclusi nell’elenco oltre a questi anche:

 

  • prodotti caseari;
  • prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande;
  • emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare ed emulsioni liquide;
  • negli ortofrutticoli freschi interi;
  • ortofrutticoli essiccati;
  • negli ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia;
  • preparazioni della frutta e degli ortaggi;
  • nella confettura extra e nella gelatina extra.

 

Categorie di additivi alimentari

 

  • gli additivi alimentari diversi dai supporti negli additivi alimentari;
  • additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari.

 

L’elenco completo è disponibile a questo link, offerto dalla CGIA Mestre.

Fonte: CGIA Mestre
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