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Le nuove linee guida ANAC sui servizi di ingegneria e architettura

Lacerenza Angelo Lucio • 13 Ottobre 2016

ingegneri 2Pubblicato sulla rivista online News4market un articolo dell’Avv. Angelo Lucio Lacerenza sui profili delle “Linee guida sui servizi di ingegneria e architettura” adottate da Anac in attuazione del nuovo Codice degli appalti.

 

L’Anac, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, ha adottato le Linee guida sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in attuazione del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016). L’atto approvato lo scorso 14 settembre (delibera n. 973/2016) costituisce il primo di una lunga serie di provvedimenti che l’Autorità è chiamata a varare per dare esecuzione e piena applicazione al Codice.

 

Le Linee definiscono, innanzitutto, i principi della materia: tipicità delle modalità di affidamento dei servizi, con riferimento solo a quelle previste dal Codice (art. 157, co. 3); continuità della progettazione definitiva ed esecutiva che devono essere, preferenzialmente, svolte dal medesimo soggetto (art. 23, co. 12); divieto di subappalto solo per la relazione geologica e non per le indagini geologiche, geotecniche, sismiche e sondaggi (art. 31, co. 8); divieto di chiedere la cauzione provvisoria ai fini della procedura di affidamento (art. 93, co. 10); messa a bando, nelle gare di lavori, del progetto esecutivo (art. 59, co. 1), aspetto che non pochi problemi sta creando alle stazione appaltanti nelle quali mancano le professionalità a tal fine; divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, tranne il caso di affidamento a contraente generale o in concessione, finanza di progetto, partenariato pubblico privato o contratto di disponibilità (art. 59, co. 1).

 

In questa cornice l’Autorità ha individuato le operazioni preliminari che la stazione appaltante deve compiere per giungere all’affidamento dei servizi. In particolare, la verifica dell’esistenza di personale interno idoneo a svolgere l’attività; la determinazione della base d’asta (secondo i criteri previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 16 giugno 2016); la definizione dei requisiti di partecipazione (in ragione delle opere da progettare); l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.

 

Sul punto delle procedure di affidamento, le Linee operano una distinzione in ragione dell’importo dell’incarico. Segnatamente, per quelli di importo inferiore a € 40.000 è previsto l’affidamento diretto, previa acquisizione di due preventivi al fine di consentire al RUP di avere un parametro di valutazione.

 

Gli incarichi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000 possono essere affidatimediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con un invito rivolto ad almeno 5 soggetti. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle gare, l’Anac chiede alle stazioni appaltanti di inviare agli ordini professionali, nazionali e territoriali, copia dell’avviso dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici.

 

Gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 100.000 sono affidati, invece, solo con procedura aperta o ristretta, mentre per quelli di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 si applicano le norme ordinarie per la partecipazione alle gare previste dalla Parte II, Titolo I, II, III, IV del Codice. Con riferimento ad entrambe le tipologie di incarico le Linee delineano i profili dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. A titolo di esempio dei primi, un fatturato globale per servizi espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo massimo pari al doppio della base di gara. Quanto ai secondi, lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria o architettura relativi alle classi e categorie dei lavori oggetto di gara per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte la base d’asta.

 

Le Linee, infine, offrono puntuali indicazioni circa l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare lo scrutinio delle offerte dovrà tenere conto della professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi affini a quelli oggetto di gara; delle caratteristiche metodologiche dell’offerta; del ribasso percentuale sulla base d’asta; della riduzione percentuale (massimo 20%) dei tempi di esecuzione della prestazione; delle proposte superiori ad alcuni o tutti i CAM (criteri ambientali minimi) o che prevedano l’impiego di materiali rinnovabili. Da ultimo, al fine di favorire la partecipazione dei giovani professionisti, l’Anac raccomanda di valorizzare nelle offerte la componente relativa alla innovatività delle proposte.

Fonte: articolo dell' Avv. Angelo Lucio Lacerenza - (http://www.linkedin.com/pub/angelo-lucio-lacerenza/5/952/5a4)
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