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Anagrafe: istruzioni ai Comuni su unioni civili e convivenze di fatto

lentepubblica.it • 16 Giugno 2016

Ufficio_AnagrafeDal 5 giugno u.s. è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n.76 che disciplina le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze. Con Circolare n. 7/2016 il Ministero dell’Interno fornisce prime indicazioni circa gli adempimenti anagrafici connessi ai commi da 36 a 65 della legge. In particolare, la circolare fa riferimento alle disposizioni concernenti l’iscrizione in anagrafe delle convivenze di fatto, la registrazione del contratto di convivenza e il rilascio di certificazioni anagrafiche contenenti i dati dei contratti di convivenza, nel rispetto della normativa prevista dal Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003).

 

Per quanto concerne l’iscrizione, l’ufficiale di anagrafe dovrà attenersi alle procedure già previste dall’ordinamento anagrafico agli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989. Il contratto di convivenza che disciplina i rapporti patrimoniali tra i conviventi viene uniformato alle regole di costituzione, modifica e risoluzione previste dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, pertanto, ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista dovrà provvedere a trasmettere copia del contratto stesso al comune di residenza dei conviventi entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

 

L’ufficiale d’anagrafe provvederà quindi a registrare sia nelle schede di famiglia, sia nelle schede individuali dei conviventi, la data e il luogo di stipula, oltre alla data e agli estremi della comunicazione ricevuta dal professionista, assicurando la conservazione agli atti dell’ufficio della copia ricevuta del contratto.

 

Analogamente, l’ufficiale d’anagrafe provvederà a registrare, sia nella scheda di famiglia, sia nella scheda individuale, la risoluzione del contratto di convivenza, indicando data e luogo della risoluzione, causa, ed estremi della notifica da parte del professionista ovvero della comunicazione da parte dell’ufficiale di stato civile.

 

Presupposto della registrazione della risoluzione del contratto da parte dell’ufficiale di anagrafe è la ricezione di uno dei seguenti atti: notifica del professionista per l’intervenuta risoluzione in accordo tra le parti, per recesso unilaterale di una parte, ovvero per sopraggiunta morte di una parte; comunicazione dell’ufficiale di stato civile dell’avvenuto matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi con altra persona.

Fonte: ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
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