L’ultimo periodo del comma 115, articolo 1 della Stabilità 2016, stabilisce che “le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici”. La trasformazione in società semplice, quindi, costituisce un’alternativa all’assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci, pur avendo il legislatore previsto le medesime conseguenze in punto di agevolazioni fiscali.
Nel prosieguo si porranno sinteticamente in evidenza le caratteristiche peculiari dell’operazione di trasformazione, rinviando per il resto a quanto già detto nei precedenti interventi con riferimento all’assegnazione e alla cessione. Innanzitutto, dal punto di vista soggettivo, la trasformazione agevolata in società semplice può essere realizzata dalle medesime società legittimate a effettuare l’assegnazione (o la cessione) agevolata dei beni ai soci:
Tuttavia, diversamente da quanto previsto per l’assegnazione (e la cessione), è richiesto, ai fini della trasformazione agevolata, che la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni agevolabili come indicati dalla prima parte del comma 115, ovvero beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa (il riferimento tipico è alle società immobiliari di gestione).
Ai fini dell’applicazione della disposizione in commento, si ricorda che, a norma dell’articolo 73, comma 4, del Tuir, l’oggetto esclusivo o principale della società “è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
Quanto ai profili temporali, al pari dell’assegnazione e della cessione, affinché possa essere agevolata, anche la trasformazione in società semplice deve essere realizzata entro il 30 settembre 2016. Il perfezionamento dell’operazione di trasformazione determina il verificarsi, in capo alla società, dei medesimi effetti previsti nell’ipotesi di assegnazione/cessione agevolata:
Inoltre, in base a quanto previsto dal primo periodo del comma 118, “il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva”.
Infine, l’Iva, se dovuta, si applica secondo le regole ordinarie, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano