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INAIL: finanziamenti agli imprenditori per il reinserimento dei disabili

lentepubblica.it • 29 Luglio 2016

Barriere-architettoniche-disabiliSono 95 mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, 40 mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e 15 mila euro per la formazione. Sono questi i limiti delle risorse finanziarie stanziate dall’Inail (21 milioni di euro per il 2016), per ciascun progetto e per le diverse tipologie di intervento per le spese rimborsabili al datore di lavoro. I destinatari sono i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

 

Le 3 tipologie di intervento previste sono:

 

 

1) per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);

 

 

2) per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che costituiscono strumento di lavoro);

 

 

3) per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature funzionali agli adeguamenti delle postazioni di lavoro realizzati, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale per lo svolgimento di altra mansione).

 

 

 

Il Regolamento disciplina, in fase di prima attuazione, gli interventi finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli assicurati prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella cui erano adibiti precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.

 

 

Fonte: CGIA Mestre
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