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Referendum abrogativi Appalti e Voucher sospesi ufficialmente

lentepubblica.it • 26 Aprile 2017

REFERENDUML’Ufficio Centrale per il referendum presso la Suprema Corte di Cassazione ha sospeso con effetto immediato le operazioni relative ai referendum che riguardavano “l’abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e “l’abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio”, i cosiddetti voucher.


Il referendum sull’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e delle disposizioni sul lavoro accessorio, fissato per il 28 maggio prossimo, non si terrà più.

 

L’intervento legislativo si e mosso nel senso dell’abrogazione secca di tutte le disposizioni fatte oggetto dei due quesiti referendari, senza il corredo di altra disciplina delle stesse materie, suscettibile di determinare, a sensi dell’art 39 della legge 25 maggio 1970, n. 375, come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 1978, n. 68, il trasferimento dei referendum sulle nuove disposizioni legislative, non potendo a tal fine evidentemente rilevare la norma meramente transitoria di cui al comma 2 dell’ art 1 del d.l. n. 25, che fa salvo l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.

 

In data 17 marzo 2017 veniva pubblicato il d.l. 17 marzo 2017, n. 25 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione), con cui si disponeva, all’art. 1, l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e, all’art. 2, la soppressione, nel comma 2 dell’art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del primo periodo, limitatamente ale parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pili rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita complessiva degli appalti,”, nonche del secondo, del terzo e del quarto periodo.

 

In allegato Sentenza della Cassazione e Circolare del Ministero dell’Interno.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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