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Reversibilità piena anche per gli studenti che lavorano

lentepubblica.it • 23 Luglio 2019

reversibilita universitariL’INPS recepisce la Sentenza della Corte Costituzionale del 1999 che consente agli studenti sino al 26° anno di svolgere saltuarie prestazioni lavorative senza perdere il diritto alla prestazione ai superstiti.


Reversibilità piena per gli studenti. I figli studenti potranno infatti percepire piccoli redditi annuali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa sia autonoma che dipendente. Questo senza perdere il diritto alla pensione ai superstiti. Purchè il reddito annuo non superi il valore del trattamento minimo INPS annuo maggiorato del 30%.

Lo precisa, tra l’altro, il messaggio INPS 2758/2016 pubblicato ieri dall’istituto di previdenza. La novità era attesa da diversi anni per dare attuazione alla sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999 della Corte Costituzionale. Lo svolgimento di piccole attività lavorative annue non determinerà il rischio di non maturare il diritto alla pensione di reversibilità. Analogo discorso si addice alla pensione indiretta.

Riconoscimento del diritto

Al fine del riconoscimento del diritto alla reversibilità piena agli studenti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.

Se il reddito percepito risulta inferiore al predetto limite allo studente sarà riconosciuto il diritto. Questo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento e l’INPS provvederà di conseguenza al pagamento dei relativi arretrati. In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

 

Sospensione della prestazione

Principio analogo vale in caso al figlio sia stato già riconosciuto il diritto al trattamento. Ove questi presti attività lavorative da cui ricavi un reddito superiore a 8.669 euro annui la prestazione sarà sospesa. Egli potrà riprendere una volta che il reddito torni sotto al limite indicato.

Attenzione al fatto che il reddito deve essere parametrato rispetto al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. In altri termini se il superstite svolge attività lavorativa per tre mesi la soglia da non superare per non incorrere nel diniego del riconoscimento del diritto o della sospensione della prestazione è pari a 8.669/13*3 euro.

Il superamento del reddito non comporta comunque la decadenza dalla prestazione: ciò significa che lo studente, una volta tornato al di sotto del limite annuo stabilito, potrà conseguire nuovamente la prestazione sino alla sua naturale scadenza.

 

La sentenza

La Corte Costituzionale nelle proprie argomentazioni formulate nella sentenza del 1999 aveva del resto indicato che:

La percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente. Sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente. Ciò sarebbe in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione

Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi.

Pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative:

  • Precarie;
  • Saltuarie;
  • Con reddito minimo;

Ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

 

Fonte: articolo di Claudio Bonaccorso
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