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Sanità: consenso informato, Cassazione definisce diritti del cittadino e obbligo del medico

lentepubblica.it • 9 Settembre 2017

consenso informatoFederconsumatori da anni si batte per promuovere e garantire ai pazienti l’esercizio del diritto al consenso informato.


Sanità: consenso informato, Cassazione definisce diritti del cittadino e obbligo del medico.

 

In tal senso reputiamo particolarmente importante la sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce l’obbligo del consenso informato quale fondamento irrinunciabile per ogni trattamento sanitario.

 

Apprezziamo le motivazioni della sentenza che afferma come ogni trattamento sanitario in assenza del consenso sia “illecito, anche quando è nell’interesse del paziente”. Si tratta di un presupposto essenziale per riaffermare il diritto irrinunciabile alla salute.

 

Riteniamo fondamentale e ribadiamo come nostro quanto afferma la sentenza: limitare il diritto a esprimere il consenso informato comporta una limitazione della libertà del paziente di disporre di sé stesso e della propria salute, nonché una grave lesione della facoltà di autodeterminazione.

 

Alla luce di tale sentenza invitiamo tutti i cittadini ad informarsi ed a rivolgersi ai nostri sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale sul diritto ad essere correttamente e tempestivamente informati per esercitare il consenso ai trattamenti in capo sanitario.

 

A questo link potete scoprire come avere il medico di base senza residenza.

 

Sanità: consenso informato

 

Il consenso informato in Sanità nel campo medico, è una forma di autorizzazione utilizzata in Italia concessa eventualmente da un paziente per ricevere un qualunque trattamento sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente.

 

Dal punto di vista normativo, l’art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13).

 

Esso infine on elimina la responsabilità del sanitario, che incorre nel reato di lesioni se il trattamento comporta una qualche menomazione temporanea o permanente, dal punto di vista organico o funzionale, non giustificata da patologie in essere che comportavano un maggiore rischio per la salute del paziente.

Fonte: Federconsumatori
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23 Settembre 2021 10:10

[…] dipende dall’età del minore, che dovrà essere sottoposto ad un consenso informato vero e proprio. Il grado di coinvolgimento nella decisione dipende dal suo “grado di […]