lentepubblica


Affidamenti Servizi di Architettura e Ingegneria: la disciplina per i requisiti

lentepubblica.it • 14 Febbraio 2017

Speciale architetti geometri

In Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante il Regolamento che definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

 


 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017 è stato pubblicato il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”.

 

In attuazione dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attivita’ prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

 

b) essere abilitati all’esercizio della professione nonche’ iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

 

Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista.

 

Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

 

Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento puo’ essere:

 

a) un libero professionista singolo o associato;

 

b) con riferimento alle societa’ di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa’ una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

 

In allegato il testo completo del Decreto.

 

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments