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La Società Partecipata non può essere gestita dal Segretario Comunale?

lentepubblica.it • 26 Ottobre 2017

diritti di rogito segretariLa Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 269/2017, ha risposto alla domanda posta da un Comune circa la possibilità di remunerare l’incarico del segretario comunale in qualità di amministratore unico di una società interamente partecipata dall’ente locale.


La disposizione oggetto della richiesta di parere in esame, così statuisce:

 

“gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società’ di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

 

Secondo l’art. 9, co.l, del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale

 

“gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

 

L’ambito applicativo di quest’ultima disposizione è stato di recente scrutinato dalla stessa Anac (Delibera n. 232 del 1 marzo 2017) proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella ora in esame – incarico di amministratore delegato in s.r.l. attribuito ad un segretario comunale di un comune, che esercita, su quest’ultima, poteri di regolazione e controllo -, che ha concluso per il verificarsi di una situazione di incompatibilità rilevante ai sensi del predetto art. 9, evidenziando, altresì, come l’incompatibilità di cui al caso in questione è ulteriormente riconducibile alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 175/2016 recante il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale, all’art. 11, comma 8, dispone che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

 

Alla luce dei principi ora richiamati, può, dunque, concludersi sia che un segretario comunale non possa – a seguito delle novelle legislative sopra esaminate, che modificano profondamente il quadro normativo di riferimento considerato nei precedenti pareri di questa Sezione citati dal Comune istante (n. 228/2010/PAR e n. 171/2013/PAR) – svolgere in ogni caso l’incarico di amministratore unico in una società interamente controllata dal comune presso cui presta servizio, sia che, tenuto conto della cogenza dei predetti vincoli legislativi, ove stia comunque attualmente continuando a svolgere il predetto incarico, debba immediatamente cessare dalla carica.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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