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Trasparenza degli Enti Locali: la delibera ANAC n. 39

lentepubblica.it • 15 Febbraio 2016

trasparenza PAVanno pubblicati sul sito web di ogni stazione appaltante, ogni anno con scadenza giorno 31 Gennaio, i dati di tutti i contratti pubblici, anche affidati senza gara o con procedure in deroga; sanzioni fino a 25 mila euro per chi non adempie. È quanto stabilisce la delibera Anac n. 39/2016.

 

La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e le relative modalità.

 

A norma di legge, dunque, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.

 

Per poter aiutare in questa procedura le Amministrazioni e gli Enti Locali arrivano in aiuto delle PA determinati software informatici, studiati ad hoc per rendere più efficiente e visibilmente più limpida la trasparenza delle medesime. Un esempio su tutti è quello studiato dalla società Datanet Srl di Tremestieri Etneo, che ha reso disponibile per gli Enti Locali il proprio progetto, dal nome Online PA.

 

Come già detto prima, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.

 

Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

 

Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:

 

  1. per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
  2. per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
  3. per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.

 

Per tutte le altre informazioni potete consultare il testo completo della delibera dell’ANAC, disponibile in allegato a questo articolo.

 

 

 

 

 

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione
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