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In G.U. il decreto sul fondo per la bonifica dall’amianto degli edifici pubblici

lentepubblica.it • 29 Novembre 2016

amianto 2Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.276 del 25 novembre 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016, recante: “Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”.

 

E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, di seguito Fondo, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il Fondo e’ finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi. Il presente decreto disciplina le modalita’ di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorita’ assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

 

Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprieta’ e destinati allo svolgimento dell’attivita’ dell’ente. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d’anno. La domanda puo’ contenere interventi in una o piu’ unita’ locali comprese nel territorio di competenza. Salva diversa previsione del bando, le domande dovranno essere trasmesse all’ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalita’ stabilite dal bando medesimo.

 

Puo’ essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso. Non sono ammessi piu’ finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia’ conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.  L’intervento presentato dovra’ essere necessariamente essere corredato da: a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantita’ e lo stato di conservazione dei materiali; b. le modalita’ di intervento di bonifica proposto; c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento; d. il cronoprogramma orientativo delle attivita’, incluse le fasi progettuali. Il bando, su base annuale, potra’ individuare eventuali ulteriori requisiti e modalita’ di partecipazione.

 

Al seguente link il decreto in Gazzetta Ufficiale:

 

G.U., SERIE GENERALE N. 276, 25 NOVEMBRE 2016

 

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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