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Compensazione fra debiti e crediti per Comune e Partecipata: è legittima?

lentepubblica.it • 17 Ottobre 2017

compensazione debiti crediti partecipata comuneLa compensazione legale nei rapporti debito/credito fra ente locale e società partecipata è legittima? Ecco quanto affermato dalla Corte dei conti , sezione di controllo della Lombardia, con la delibera n. 251/2017.


Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

 

L’istituto della compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempimento; si sostanzia nell’estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La ratio dell’istituto è individuata nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell’agevolazione della soddisfazione del credito (Lombardia/103/2014/PAR dell’11 marzo 2014). La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria. Ai sensi del primo comma dell’art. 1243 c.c., la compensazione legale opera in presenza dei seguenti presupposti: certezza, liquidità ed esigibilità. E’ evidente che in assenza dei presupposti di legge, la compensazione legale non può operare, a prescindere dalla natura dei soggetti titolari delle obbligazioni giuridiche per le quali è invocata detta modalità di estinzione.

 

La magistratura contabile, inoltre, ha ripetutamente affermato che “gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite” (cfr. Lombardia/103/2014/PAR dell’11 marzo 2014, Sez. Calabria, delib. n. 667/2011).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

Fonte: Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Lombardia
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