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Contributi per le Unioni di Comuni: alcuni chiarimenti

lentepubblica.it • 5 Gennaio 2019

Attribuzione dei contributi erariali alle unioni di comuni e delle comunità montane: indicazioni ulteriori dal dipartimento della Finanza Locale del Ministero dell’Interno.


Con decreto del Ministero dell’interno è stato approvato il modello, relativamente, alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2017, esclusivamente in modalità telematica.

Date le diverse difficoltà segnalate dagli enti locali interessati in merito al primo utilizzo della nuova procedura informatizzata di presentazione on-line della certificazione, con decreto del Ministero dell’interno del 28 settembre 2017, il termine di presentazione delle ore 24:00 del 30 settembre 2017 è prorogato fino alle ore 24:00 del 15 novembre 2017.

Unioni di Comuni

Si definisce l’unione come costituita da due o più comuni che devono essere contigui con un obiettivo chiaro. “Esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”. Ciò significa che i singoli comuni si uniscono e trasferiscono alle unioni funzioni e servizi. Ciò implica che il servizio o la funzione trasferita all’Unione viene sottratta alla titolarità diretta del Comune. E rientra nella titolarità dell’Unione dei comuni. In ciò si esprime una prima differenza rispetto alle semplici convenzione di gestione dei servizi. In cui la titolarità del servizio permane in capo al comune convenzionato, mentre il comune capofila semplicemente esercita lo stesso su delega degli altri.

L’unione deve avere un atto costitutivo e uno statuto.

Lo statuto deve avere alcune caratteristiche:

  • deve essere approvato dai singoli consigli comunali con procedure e maggioranze previste per le modifiche statutarie;
  • e deve definire gli organi e le modalità per la loro costituzione;
  • definisce le funzioni svolte dall’unione e le risorse di finanziamento;
  • e il presidente deve essere scelto fra i sindaci eletti;
  • infine gli altri organi previsti, quali la giunta esecutiva e il consiglio dell’unione, devono essere composti da consiglieri o membri delle giunte con la presenza delle minoranze;

L’unione decide al suo interno i regolamenti per la propria organizzazione ed i rapporti con i singoli comuni. Il decreto conclude disponendo che le Unioni seguono le regole ed i principi previsti per i comuni, evidenziando che i componenti degli organi non possono eccedere le disposizioni relative ai comuni con la popolazione complessiva delle amministrazioni locali associate. Ultimo, ma fondante dei poteri delle unioni, è la destinazione di tutti gli introiti che derivano da tasse, tariffe e contributi dovuti per i servizi trasferiti dai comuni.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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19 Gennaio 2021 17:26

[…] quesito presentato dal Comune di Forlì e sulla base del sostegno dell’Anci, ha chiarito che le Unioni di Comuni non sono enti strumentali, e pertanto non devono essere incluse nel bilancio […]