Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione può essere presentata esclusivamente online, rendendo quindi impossibile l’uso del modello cartaceo.
Il modo migliore per adeguarsi a ciò è utilizzare gli strumenti presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il file contenente la dichiarazione di successione, prima di essere inviato, deve essere ovviamente firmato e cifrato, in modo da consentire all’Agenzia di verificare la provenienza dei dati e assicurare la loro integrità.
Tale attività avviene mediante le seguenti applicazioni:
Entrambe le applicazioni devono essere scaricate e installate direttamente all’interno dell’applicazione “Desktop Telematico” fornita dall’Agenzia. Una volta firmato e cifrato il documento, quest’ultima offre la possibilità di inviare il file.
Facendo un passo indietro, spieghiamo prima cosa si intende per successione: è quel documento che deve essere presentato dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Essa si apre dunque al momento del decesso della persona (il cosiddetto De Cuius) nel luogo del suo ultimo domicilio, determinando il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto ai suoi successori.
La successione ereditaria può essere di due tipi:
C’è quindi una fondamentale differenza tra le due tipologie: nel primo caso l’erede acquisisce non solo il patrimonio del defunto, ma anche gli eventuali debiti che questi aveva in sospeso; d’altro canto, invece, il legatario diventa automaticamente padrone del patrimonio sin dall’apertura della successione, ricevendo quindi solo i vantaggi dettati dal patrimonio.
Inoltre, mentre l’erede può accettare o rinunciare all’eredità (e quindi non pagare i debiti), il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, anche se il testatore (chi redige il proprio testamento) può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, entro il limite comunque del valore del bene ricevuto.
Il diritto ereditario disciplina più tipi di successione, che comunque non approfondiremo in questo articolo.
Per la stesura della Dichiarazione di solito ci si affida ad un professionista: che sia un geometra, un avvocato, un ingegnere, o un commercialista questi deve essere munito di delega e fotocopia del documento del delegante.
In ogni caso, gli interessati alla redazione della suddetta dichiarazione sono:
Esiste un caso particolare in cui sia il coniuge sia i parenti non devono presentare la dichiarazione di successione, ma è sufficiente la compilazione di una dichiarazione di responsabilità. Tale caso si avvera nel momento in cui l’attivo ereditario soddisfa simultaneamente i seguenti requisiti:
Soffermandoci invece sul contenuto della Dichiarazione, essa deve comprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, quali:
Oltre ai beni del de cuius, vanno inseriti nella Dichiarazione:
La riscossione del patrimonio è solo una faccia della medaglia, in quanto l’altra metà è costituita dai costi che devono sostenere i successori. Tali costi vanno quantificati in base al valore del patrimonio e al tipo di rapporto che si aveva con i defunto.
In particolare il calcolo dell’imposta di successione si effettua sulla base imponibile, costituita dalla quota di eredità o del singolo legato spettante a ciascun erede o legatario e rappresentata dalla differenza tra l’attivo e il passivo del patrimonio del defunto.
Alcuni soggetti però hanno diritto ad una franchigie che riduce la base imponibile:
Nonostante ciò alcuni tipi di beni non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, e pertanto sono esclusi dal computo delle imposte di successione; vediamo quali:
Bene essere a conoscenza di tale argomento, non avevo mai pensato alla sua utilità nel caso di………….
Ringrazia e Cordialità.