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Dividendi e i proventi a essi equiparati: come sono tassati?

lentepubblica.it • 22 Febbraio 2017

dividendi 3I dividendi e i proventi a essi equiparati come vengono tassati? Alcune indicazioni.

 


 

Il regime impositivo dei dividendi e dei proventi a essi equiparati può essere tripartito come segue: da partecipazione non qualificata, da partecipazione qualificata, black list. I dividendi e i proventi a essi equiparati, come la maggioranza dei redditi di capitale, vengono tassati secondo il principio di cassa; non rileva quindi la delibera di distribuzione, ma solo la materiale percezione del provento.

 

Rientrano, inoltre, nella categoria dei dividendi anche alcune somme che sono distribuite a titolo di riparto delle riserve di capitale.

 

In particolare, l’articolo 47, comma 5, Tuir, dispone che “Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute”.

 

Come si evince dalla norma, le distribuzioni di riserve formate con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, dapprima diminuiscono il costo fiscale della partecipazione, dappoi, per l’eccedenza, sono tassate come dividendi.

 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 7, Tuir, invece, “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

 

A differenza del comma 5, il comma 7, riferendosi a situazioni che, tipicamente, preludono alla fine del rapporto partecipativo, non prevede che le somme percepite diminuiscano il costo fiscale e siano considerate dividendi per l’eccedenza, ma si limita a prevedere che l’eccedenza sia tassata come dividendo.

 

Altra particolarità da menzionare risiede nella presunzione di distribuzione sancita dal comma 1 dell’articolo 47, a mente del quale “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”. Pertanto, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, che potrebbe, ad esempio, avere a oggetto la distribuzione di riserve di capitale, se nel patrimonio netto dell’erogante sono presenti riserve di utili non vincolate in sospensione di imposta, le stesse si considerano distribuite in via prioritaria.

 

Questa presunzione, ovviamente, crea un doppio binario da gestire nel modello Redditi SC. Il regime impositivo dei dividendi e dei proventi a essi equiparati può essere tripartito come segue:

 

 

  • dividendi da partecipazione non qualificata
  • dividendi da partecipazione qualificata
  • dividendi black list.

 

 

Dividendi da partecipazione non qualificata

 

Il regime impositivo dei dividendi e dei proventi assimilati da partecipazione non qualificata si presenta abbastanza semplice poiché, solitamente, l’imposizione è realizzata sotto forma di ritenuta a titolo di imposta sull’ammontare lordo del provento, con la conseguenza che il provento non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

 

 

  • utili e proventi assimilati distribuiti da società residenti
  • utili e proventi assimilati distribuiti da società non residenti e incassati con l’intervento di un intermediario
  • utili e proventi assimilati percepiti estero su estero.

 

 

Utili distribuiti da società residenti

 

Il regime impositivo per gli utili in rubrica è contenuto nell’articolo 27, commi 1, 2 e 3, del Dpr 600/1973. Le norme citate prevedono che, all’atto della distribuzione di utili e proventi assimilati, la società erogante effettui una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 26 per cento. Le uniche particolarità recate dalla norma concernono:

 

 

  • le somme riqualificate come utili ai sensi dell’articolo 47, commi 5 e 7. In questo caso, il socio deve comunicare alla società il costo fiscale della propria partecipazione. In mancanza della comunicazione, il costo fiscale si assume pari a zero e tutte le somme percette sono qualificate come dividendi
  • in caso di distribuzione di utili in natura, il socio deve corrispondere alla società erogante la liquidità necessaria al versamento della ritenuta.

 

 

La misura dell’aliquota della ritenuta, attualmente pari al 26%, ha subito, come vedremo, vari mutamenti.

 

Utili distribuiti da società non residenti e percepiti nel territorio dello Stato

 

In caso di utili e proventi assimilati distribuiti da società non residenti e percepiti con l’intervento di sostituti di imposta residenti (tipicamente intermediari finanziari), non essendo possibile imporre obblighi fiscali a carico della società estera, l’articolo 26, comma 4, Dpr 600/1973, prevede che la ritenuta a titolo di imposta sia effettuata dal sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione. In tal caso, la circostanza che gli utili distribuiti sono soggetti a imposizione sostitutiva e, per l’effetto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore, comporta che quest’ultimo non avrà diritto ad alcun credito di imposta rispetto all’eventuale imposizione in uscita applicata nello Stato di residenza della società erogante. Per mitigare il chiaro rischio di doppia imposizione, il comma 4-bis dell’articolo ora citato dispone che “Le ritenute…sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero…”.

 

Pertanto, la ritenuta nazionale non si applica sull’ammontare lordo del provento, ma sul suo ammontare nettizzato della ritenuta estera (“netto frontiera”).

 

Utili percepiti estero su estero

 

Quando la percezione dei dividendi e dei proventi assimilati non è veicolata da alcun soggetto residente che può svolgere il ruolo di sostituto di imposta, la norma di riferimento diviene l’articolo 18 (“Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera”), Tuir, a mente del quale “I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

 

Pertanto, in tutti i casi in cui non sia applicata la ritenuta a opera di un sostituto, il contribuente deve provvedere autonomamente all’applicazione di un’imposta sostitutiva, avente la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, indicando il provento nella propria dichiarazione dei redditi. Come si evince dall’ultimo periodo della norma, con riferimento ai dividendi e proventi assimilati, non è possibile optare per la tassazione con aliquota progressiva e, di conseguenza, non è mai possibile usufruire del credito di imposta. Dal tenore letterale della norma, inoltre, si ricava che il provento deve essere soggetto a imposizione al lordo delle ritenute estere. La disposizione de qua non si rende applicabile nei casi in cui, pur essendo intervenuto un sostituto di imposta residente, questi non abbia applicato la ritenuta.

 

Devi infatti trattarsi di situazioni in cui, fisiologicamente, la ritenuta non può essere operata. Il caso più celebre, molto comune in ambito di voluntary disclosure, è rappresentato dai dividendi che la società estera versa su un conto corrente del contribuente tenuto presso un intermediario non residente.

 

Dividendi da partecipazione qualificata

 

I dividendi e proventi assimilati da partecipazione qualificata non sono mai soggetti a regimi di imposizione sostitutiva e devono essere tassati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. La base imponibile di tali redditi, però, è forfettizzata. Infatti, in base a quanto disposto dall’articolo 47, comma 1, Tuir, gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile in misura pari al 49,72% del loro ammontare. Se detti dividendi sono corrisposti da soggetti non residenti e nella riscossione interviene un soggetto residente che opera quale sostituto di imposta, lo stesso applica una ritenuta a titolo di acconto. La ritenuta, con aliquota del 26%, viene applicata sul 49,72 % del provento, da cui vanno sottratte eventuali ritenute estere (“netto frontiera”).

 

In seguito, il provento deve essere indicato in dichiarazione e sottoposto alle aliquote progressive Irpef. Il contribuente potrà, ovviamente, scomputare dall’imposta netta la ritenuta subita e il credito di imposta per le imposte corrisposte all’estero. In base all’articolo 165, però, considerato che i dividendi “qualificati” partecipano alla base imponibile in misura pari al 49,72%, il credito per le imposte estere dovrà essere conseguentemente rideterminato. I dividendi da partecipazione qualificata percepiti “estero su estero” scontano lo stesso regime impositivo di quelli percepiti da società residenti e, pertanto, non troverà applicazione l’articolo 18 del Tuir.

 

Dividendi black list

 

Il regime impositivo dei dividendi e proventi assimilati black list è del tutto similare a quello previsto per i dividendi da partecipazione qualificata. L’unica sostanziale differenza risiede nella circostanza che essi partecipano per intero alla base imponibile. Se corrisposti da società non residenti e percepiti con l’intervento di sostituti di imposta residenti, i sostituti applicano una ritenuta del 26% a titolo di acconto sull’intero ammontare del provento, diminuito di eventuali ritenute estere (“netto frontiera”). Come visto parlando degli Stati a regime fiscale privilegiato, la tassazione integrale non opera se, in applicazione della disciplina Cfc, gli utili sono già stati imputati per trasparenza al socio residente. Come si evince dal decreto 429/2001 e come confermato dalla circolare 35/2016, la non imposizione dei dividendi black list opera sino a concorrenza degli utili imputati per trasparenza e non è necessario una perfetta corrispondenza quantitativa tra utili percepiti e reddito imputato per trasparenza.

 

A tal proposito, per chiarire il concetto, si rileva che ciò che viene tassato per trasparenza non è il reddito netto della società estera controllata, ma il reddito imponibile che la stessa avrebbe realizzato se fosse stata residente in Italia. Pertanto, le riserve di utili formate nei periodi di vigenza della Cfc possono essere di importo differente rispetto al reddito tassato in capo al socio residente. Si pensi a una controllata estera che consegue un reddito netto di 100 euro. In applicazione della Cfc rule, detto reddito è imputato per intero al socio residente in Italia che controlla al 100% la società. In base alle regole nazionali di determinazione della base imponibile, il reddito imputato per trasparenza è pari a 80 euro. Quando la società distribuisce le riserve di utili pari a 100 euro, le stesse saranno escluse dal reddito in misura integrale e non fino a concorrenza di 80 euro.

 

Mutamenti di aliquota e della base imponibile

 

Negli ultimi anni, la misura della ritenuta sui dividendi da partecipazione non qualificata e la misura della base imponibile dei dividendi da partecipazione qualificata hanno subito diverse modifiche, con la conseguente applicazione di diversi regimi transitori; si ricorda che la ritenuta suddetta, in alcuni casi, si applica a titolo di acconto anche ai dividendi e proventi assimilati “qualificati” e a quelli black list.

 

Ritenuta

 

Al momento della sua introduzione, avvenuta a opera dell’articolo 12 del Dlgs 461/1997, la misura della ritenuta era pari al 12,50 per cento. Il Dl 138/2011 ha innalzato detta misura sino al 20 per cento. In particolare, l’articolo 2, comma 6, ha previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, fossero stabilite nella misura del 20 per cento. Con riferimento ai dividendi, l’aumento si è reso applicabile a quelli percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla data della delibera di distribuzione.

 

In seguito, l’articolo 3 del decreto legge 66/2014 ha previsto l’aumento della aliquota della ritenuta sui proventi di cui all’articolo 44 del Tuir, nonché dei redditi previsti dalle lettere da c-bis a c-quinquies  dell’articolo 67 dello stesso Tuir, dal 20 al 26 per cento. L’aliquota del 26% si è resa applicabile ai dividendi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data della delibera di distribuzione.

 

Base imponibile forfettaria

 

L’articolo 1, comma 33, lettera e), della legge 244/2007, ha ridotto l’aliquota Ires dal 33 al 27,5 per cento. La stessa norma ha previsto che, con decreto ministeriale, fossero rideterminate le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze qualificate, al fine di garantirne l’invarianza del livello complessivo di tassazione socio-società. Con il Dm 2 aprile 2008, la percentuale di imponibilità, originariamente fissata in misura pari al 40%, è stata rideterminata in misura pari al 49,72 per cento.

 

La nuova percentuale del 49,72% si è resa applicabile ai dividendi e ai proventi equiparati formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il Dm citato ha, inoltre, previsto che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto percipiente, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio, tassati in ragione del 40 per cento.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Adolfo Trombetta
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