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DUP e Bilancio di Previsione: regole su approvazione nota di aggiornamento

lentepubblica.it • 30 Settembre 2016

DUP proroga adempimentiLa nota di aggiornamento al Dup ed il bilancio di previsione possono essere approvati con due atti distinti e separati o con un atto solo. L’Ifel ha chiarito che i consigli degli enti locali hanno la facoltà di approvare la nota di aggiornamento al Dup ed il bilancio di previsione con due atti distinti e separati o con un atto solo, ma sempre nell’ordine di priorità indicato.


Aggiornamento. Questa precisazione concerne il format di regolamento di contabilità che la fondazione Anci ha elaborato per tenere conto delle tante novità introdotte dall’armonizzazione dei bilanci. Il Regolamento è stato elaborato con lo scopo di fornire un valido strumento nella predisposizione del documento, evitando una mera ripetizione delle disposizioni previste dal Tuel e dei principi contabili allegati al D.Lgs. n.118/2011.

 

La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell’ente. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

 

• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

 

• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.

 

Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011. La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dalla Giunta unitamente all’approvazione dello schema del bilancio di previsione. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applica la disciplina del presente regolamento prevista per l’approvazione del DUP. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione, nell’ordine di priorità testé indicato:

 

  • Con un unico atto deliberativo;
  • Con distinti e separati atti deliberativi.

 

 

La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP.

 

Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dall’organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno, contestualmente all’approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP. Nello stesso termine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione di cui all’art. 172, terzo comma del D. Lgs. 267/2000. Lo schema del bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall’organo esecutivo, sono trasmessi all’organo di revisione per il parere di cui all’art. 239, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati:

 

 

  • entro il 30 novembre;
  • entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti;
  • altro termine liberamente determinabile dall’ente.

 

In allegato il documento completo dell’IFEL.

Fonte: IFEL - Fondazione ANCI
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