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Imposta di bollo o di registro: esenzione se c’è accordo su canone locazione?

lentepubblica.it • 28 Luglio 2017

canone-locazioneL’esenzione dal pagamento delle imposte di registro e di bollo vale anche nel caso di un accordo di riduzione del canone di locazione per un solo anno?

 

Maurizio P.

 

Imposta di bollo o di registro: esenzione se c’è accordo su canone locazione?

La registrazione dell’atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere, è esente dall’imposta di registro e di bollo (articolo 19, comma 1, decreto legge 133/2014). Tale agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto, ad esempio, un anno (circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 16.1).

Si ricorda che limposta di registro che grava sui contratti di locazione ordinari (senza opzione per la “cedolare secca”) è pari al 2% del canone annuo con un minimo di imposta pari ad euro 67,00; è inoltre dovuta l’imposta di bollo, variabile dal numero di pagine e di copie del contratto, con un minimo di 32,00 euro.

Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:

  • pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
  • versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.

Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.

Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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