La Corte dei conti ha avuto modo in varie occasioni di esprimere le proprie valutazioni riguardo al progetto legislativo di riordino delle “Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni”, poi divenuto legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha ridisegnato confini e competenze dell’amministrazione locale.
In particolare la Sezione delle autonomie, per la parte di sua competenza, è stata sentita in due distinte audizioni: la prima presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 6 novembre 2013 (A.C. 1542); la seconda presso la Commissione Affari costituzionali del Senato il 16 gennaio 2014 (A.S. 1212). In tali occasioni la Corte si è soffermata su taluni ipotizzabili effetti della normativa, segnalando, tra l’altro, la necessità di un attento e continuo monitoraggio:
1) del rispetto dei termini previsti per gli adempimenti esecutivi della riforma;
2) dell’effettivo concretizzarsi dei potenziali risparmi attesi;
3) degli eventuali costi aggiuntivi emergenti, ai fini di una tempestiva ed adeguata copertura.
In un momento successivo, a poco più di un anno dall’entrata in vigore della n. 56/2014, nella Relazione al Parlamento su “Il riordino delle Province – Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari” (deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG del 30 aprile 2015), questa medesima Sezione ha trattato specificamente della situazione delle Province, segnalando, tra l’altro, i ritardi e le difficoltà che il progetto di riorganizzazione dell’amministrazione locale, delineato dalla legge, ha incontrato nella fase attuativa, in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province.
Nel referto si è anche proceduto ad una valutazione della situazione della finanza provinciale, rilevando: una costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione di quelle derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento delle entrate proprie; vistosi ritardi nell’erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio, che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle Province; il consistente utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spesa corrente, anche ripetitiva, cui le Province hanno fatto ricorso per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti, nonché l’applicazione, talora integrale, dell’avanzo di amministrazione – peraltro influenzato dall’elevata mole di residui attivi – per il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente.
Fonte: Corte dei Conti