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Finanziamenti: tutte le novità del Collegato Fiscale

lentepubblica.it • 13 Gennaio 2017

collegato fiscaleIl decreto 193/2016, che accompagna la legge di bilancio 2017, prevede modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva che si applica alle operazioni di credito a medio-lungo termine.

 


 

Il “collegato fiscale” interviene sulla disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articolo 7-quater, commi 33, 34 e 35), modificando alcune disposizioni del Dpr 601/1973. Come noto, gli articoli dal 15 al 20-bis del predetto Dpr prevedono un regime fiscale agevolato, ai fini delle “imposte d’atto”, per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, in base al quale, al ricorrere di determinate condizioni, le stesse sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva. Tanto premesso, di seguito illustriamo le novità introdotte dal Dl 193/2016.

 

Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva

 

Innanzitutto, il Dl 193/2016 (articolo 7-quater, comma 33) modifica la disciplina in materia di dichiarazione e di versamento dell’imposta, sostituendo i primi tre commi dell’articolo 20 del Dpr 601/1973. In base alle nuove disposizioni, gli enti che erogano i finanziamenti presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio stesso (utilizzando il modello che sarà approvato con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate). In luogo della liquidazione da parte degli uffici finanziari, i medesimi enti, poi, devono provvedere, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione, all’autoliquidazione dell’imposta dovuta e al versamento del saldo. È previsto, inoltre, il pagamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente. L’acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45% e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine. Peraltro, qualora l’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto dovesse essere superiore a quello dell’imposta che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l’eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento del dovuto, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso. Infine, viene previsto che alle operazioni di finanziamento disciplinate dall’articolo 20-bis del Dpr 601/1973 non si applicano le nuove disposizioni in materia di versamento degli acconti.

 

Controlli

 

In materia di controlli, e per tutto quanto attiene all’applicazione dell’imposta sostitutiva, il Dpr 601/1973 rinvia alle norme sull’imposta di registro. Il Dl 193/2016 modifica il comma 5 dell’articolo 20, inserendovi un’ulteriore periodo. In base alla nuova disposizione, l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, effettua il controllo della regolarità dell’autoliquidazione e dei versamenti dell’imposta e, qualora risulti dovuta una maggiore imposta o risultino pagamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, un apposito avviso di liquidazione con l’applicazione degli interessi e delle sanzioni.

 

Abrogazione norme previgenti

 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono abrogate le norme che disciplinavano i previgenti obblighi dichiarativi connessi all’opzione per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articolo 8, comma 4, Dl 90/1990) e le precedenti modalità di versamento (articolo 3, commi 3 e 3-bis, Dl 151/1991).

 

Entrata in vigore

 

Le nuove disposizioni su modalità dichiarative e versamenti dell’imposta sostitutiva si applicano a decorrere dalle operazioni di finanziamento effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, cioè dal 1° gennaio 2017.

Fonte: Fisco Oggi, rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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