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Finanziamenti europei per Ricerca: quale trattamento fiscale per i contributi?

lentepubblica.it • 20 Ottobre 2017

ricerca contributi tasseSollecitata da un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 128/E del 18 ottobre 2017, fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dall’università derivanti da finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa “COST”.


L’iniziativa COST, “Cooperation europeenne dans le domaine de la recherche Scientifique et Technique”, è nata nel 1971, come programma intergovernativo di cooperazione europea nella ricerca scientifica e tecnologica (www.cost.eu). Il finanziamento COST avviene tramite progetti, detti Azioni (Actions), a sostegno di missioni scientifiche di breve durata, meetingsworkshops e conferenze, training schools, attività di disseminazione e divulgazione scientifica, della durata di quattro anni. Scopo del programma è la creazione di network scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo.

 

Attraverso il COST viene finanziata, in particolare, la mobilità dei partecipanti al progetto e non la ricerca in sé. Il programma è gestito dalla Cost Association, che riceve i fondi direttamente dalla Commissione europea. Il soggetto giuridico responsabile dell’amministrazione e degli aspetti finanziari e attuativi di ogni singolo progetto è il Grant Holder ovvero un’università coordinatrice che eroga materialmente il contributo destinato a rimborsare le spese sostenute da professori, assegnisti di ricerca, studiosi, ricercatori per la partecipazione ai meetings svolti nell’ambito delle attività del progetto finanziato.

 

Come anticipato, quindi, gli stanziamenti non sono a favore della ricerca scientifica, ma sono utilizzati per le attività di networking e disseminazione dei risultati e per rimborsare le spese di mobilità e, quindi, di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti, le prime in modalità analitica, le seconde in qualità di contributo forfetario (flat rate).

 

Il quesito

 

Con istanza di interpello, una università italiana, in qualità di Grant Holder di un progetto finanziato mediante il programma COST, ha chiesto all’Agenzia delle entrate chiarimenti sugli adempimenti fiscali da eseguire in relazione alle somme erogate, nonché sul trattamento Irpef e Irap delle stesse somme. L’istante sostiene che i contributi erogati ai beneficiari non vadano assoggettati a Irpef, non siano soggetti ad alcuna ritenuta e siano irrilevanti ai fini del determinazione della base imponibile Irap dell’università erogante.

 

Il parere dell’Agenzia

 

Innanzitutto, nella risoluzione si precisa che la risposta fornita dall’Agenzia si fonda sulle informazioni acquisite dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), interpellato in quanto amministrazione competente in materia di ordinamento della ricerca e dell’istruzione, anche sotto il profilo della corretta interpretazione della normativa europea di riferimento.

 

Il Miur, in particolare, ha chiarito che, nell’ambito dei finanziamenti erogati attraverso il programma COST, l’università coordinatrice (Grant Holder) non deve trattenere alcuna imposta nei confronti dei partecipanti al progetto, siano essi italiani o stranieri.

 

Pertanto, la risoluzione precisa che l’università istante, in qualità di Grant Holder, al momento dell’erogazione delle somme destinate alla copertura del costo di mobilità sostenuto dai partecipanti al progetto (italiani o stranieri), non deve effettuare alcuna ritenuta.

 

Tuttavia, la previsione di non effettuare ritenute al momento della erogazione delle somme non esclude che il beneficiario debba assoggettare le stesse a tassazione sulla base della normativa fiscale del paese di appartenenza. Nell’ambito dell’ordinamento italiano, per le somme erogate, quindi, è necessario valutare il trattamento Irpef ed Irap, in base alle disposizioni del Tuir e del Dlgs 446/1997. A tal proposito, la risoluzione ricorda che, secondo quanto precisato dal Miur, i beneficiari non possono essere ricercatori indipendenti non affiliati ad alcun ente.

 

Sulla base di questa precisazione, l’Agenzia sostiene che per poter correttamente delineare il trattamento fiscale delle somme in esame non si può prescindere dal considerare il rapporto di lavoro o di “affiliazione” intrattenuto dal ricercatore che riceve il contributo con l’ente di appartenenza. Tale rapporto, infatti, permette al beneficiario del contributo, da un lato, di partecipare al progetto e, dall’altro, di usufruire della struttura dell’ente di riferimento per effettuare la ricerca oggetto di divulgazione, attraverso attività di networking finanziate dal COST.

 

Alla luce di questo collegamento “le somme in questione non assumono una autonoma configurazione reddituale, ma costituiscono una componente del reddito di lavoro dipendente o assimilato che il ricercatore, il borsista, il docente, anche a contratto, ritrae dall’attività svolta presso la struttura di riferimento, dalla quale riceve il necessario supporto tecnico, finanziario e logistico per lo svolgimento delle attività oggetto di divulgazione”. Ciò posto, trova applicazione il principio generale secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro (articolo 51, Tuir); principio valido anche per i redditi a esso assimilati.

 

Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano anche quelli derivanti dalle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio, come nel caso delle somme percepite da borsisti, assegnisti, dottorandi di ricerca, sempreché non si tratti di fattispecie riconducibili tra le borse di studio o gli assegni di ricerca esenti da Irpef.

 

In altri termini, con riguardo alle somme erogate dall’università nell’ambito dei progetti finanziati dal programma COST sono applicabili i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Peraltro, le somme in esame sono destinate a coprire le spese di missione sostenute per partecipare alle riunioni del progetto di ricerca (rimborso delle spese di viaggio con metodo analitico e delle spese di vitto e alloggio con metodo forfettario (flat rate), per un massimo di 120 euro al giorno per l’alloggio e di 40euro per il vitto).

 

In base alle disposizioni del Tuir, quindi, sono escluse da tassazione le somme erogate per coprire costi analiticamente documentati, mentre le somme erogate in misura forfettaria restano assoggettate a tassazione per l’importo eccedente la franchigia prevista dall’articolo 51, comma 5 (46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto).

 

Per quanto concerne gli adempimenti dell’università istante, la risoluzione precisa che, sebbene in qualità di Grant Holder, essa non sia tenuta a operare ritenute sui contributi COST erogati, tuttavia, in qualità di sostituto d’imposta, deve tener conto di tali erogazioni, per la parte che risulti imponibile a Irpef, qualora le erogazioni siano effettuate nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o borsisti.

 

Al contrario, l’università non deve operare la ritenuta per i contributi erogati ad altri soggetti, non legati da rapporti di lavoro o studio poiché, in tali casi, agisce come soggetto neutrale, non tenuto all’applicazione di imposta. Infine, dal punto di vista dell’Irap, l’Agenzia chiarisce, le somme erogate dall’università Grant Holderdevono essere considerate quali componenti del reddito derivante dall’attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l’ente di appartenenza o di riferimento.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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