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L’imposta di bollo non vale per il cittadino italiano che ha status di profugo

lentepubblica.it • 5 Ottobre 2016

jugoslaviaGodono dell’esenzione i documenti da presentare alle autorità slovene per ottenere la riparazione dei danni patrimoniali e morali conseguenti al conflitto, subiti fino al 1990. I certificati utili per il risarcimento dei torti ricevuti per mano del regime jugoslavo dopo la fine della seconda guerra mondiale non hanno nulla a che vedere con l’imposta di bollo, anche se non “nominati” specificamente dalle norme. È la loro ratio a guidare la logica della risposta, conclude l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 4 ottobre 2016.

 

In poche parole, il cittadino italiano che ha trascorso periodi di permanenza in campi profughi, tra il mese di maggio 1945 e il mese di luglio 1990 e, per questo, vuole avvalersi della legge slovena del 1996 “sulla riparazione dei torti” (vessazioni, torture e violenze … ovvero … periodi di permanenza in campi profughi), non deve pagare il bollo sull’apposita istanza da presentare, per la valutazione delle competenti autorità slovene, insieme alla documentazione (certificato attestante la qualifica di profugo, certificato di residenza storico e certificato delle vicende domiciliari) comprovante i soprusi accennati.

 

Il problema sollevato dal contribuente nasce dalla carenza di un’indicazione specifica nella norma italiana (legge 593/1981) che, in merito allo “snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni e ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane (…)”, individua le tipologie di atti e documenti esentati dall’imposta. Una carenza che può lasciare spazio a libere interpretazioni delle disposizioni da parte degli uffici.

 

Il discorso dell’Agenzia si concentra sulla natura della disposizione in argomento che, pur essendo agevolativa (quindi, di stretta interpretazione), va letta seguendo un criterio sostanziale che tenga conto della ratio generale di tutte quelle norme (incluse quelle speciali richiamate nell’articolo 1 della legge 593/1981) finalizzate a fornire un ristoro patrimoniale ai cittadini che dalla guerra, in tutte le sue forme e depravazioni, hanno subìto un danno.

 

In conclusione, quindi, i certificati rilasciati per fruire della legge slovena sulla riparazione dei torti possono beneficiare dell’esenzione dal bollo.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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