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Recupero Edilizio e detrazione IRPEF, regole per inquilini e proprietari

lentepubblica.it • 2 Gennaio 2018

SCIA ediliziaSpese di recupero edilizio, per beneficiare della detrazione Irpef l’inquilino deve essere in possesso della dichiarazione di consenso del proprietario?

 

Massimo Bordini

 

Recupero Edilizio e detrazione IRPEF, regole per inquilini e proprietari

 

Possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi anche dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi. Per ulteriori informazioni sulla detrazione, si rinvia alla Guida pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

 

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

 

n particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

 

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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