Con provvedimento del 24 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione tali informazioni, utili a sanare eventuali irregolarità e, di conseguenza, a evitare controlli.
L’operazione segue quella, analoga, messa in campo a dicembre dello scorso anno e relativa alle operazioni Iva del 2013, in riferimento alla quale, a partire dal prossimo mese di aprile, inizieranno i controlli per quanti non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia. Nuove e avanzate forme di comunicazione, quindi, tra Amministrazione fiscale e contribuente, per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Al contribuente, dunque, sono rese disponibili le informazioni per valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e per consentirgli di fornire le giustificazioni alle presunte anomalie. Ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, le comunicazioni riportano le seguenti notizie:
L’Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni tramite un messaggio di posta elettronica certificata e le rende consultabili anche nel “Cassetto fiscale” del titolare di partita Iva Il contribuente, anche tramite intermediari abilitati, può chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a essa sconosciuti.
Ravvedimento operoso
I contribuenti che riconoscono l’irregolarità e intendono sanare la propria posizione possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), che la legge di stabilità 2015 ha profondamento innovato proprio per garantire la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della regolarizzazione. Il ricorso al ravvedimento operoso, infatti, può avvenire anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di controllo, di cui si è avuta formale conoscenza. È inibito soltanto dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure il ricevimento di una comunicazione di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Sonia Angeli