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Studi di Settore, i modelli per l’ultimo anno di applicazione

lentepubblica.it • 2 Febbraio 2018

Studi_settore_20121Approvati, con provvedimento 31 gennaio 2018, i 193 modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2017. Si aggiungono ai parametri, che hanno avuto il via libera insieme ai modelli “Redditi”, approvati lo scorso 30 gennaio.


 

Il tutto è on line sul sito dell’Agenzia.

 

Studi e Parametri, l’ultimo anno

 

L’ultima legge di bilancio, la 205/2017, ha stabilito che “gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018” (articolo 1 – comma 931). La stessa norma ha anche chiarito che tale intervento ha la finalità di “assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari“. Si ricorda, al riguardo, che il graduale superamento degli studi di settore e dei parametri è correlato alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Pertanto, la previsione del comma 931, appena richiamata, ha prolungato, per solo il 2017, l’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

 

I Parametri

 

Nei modelli parametri, dedicati agli “esercenti attività d’impresa” e agli “esercenti arti e professioni” e validati con le relative istruzioni, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, disciplinati dal Dpcm 29 gennaio 1996. Tali modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017. In proposito, si rammenta che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. Inoltre, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore, previste dall’articolo 10 della legge 146/1998.

 

Gli Studi di settore

 

La modulistica studi di settore approvata per il periodo di imposta 2017 si compone delle seguenti parti:

 

 

  • Istruzioni parte generale
  • Istruzioni Quadro A
  • Istruzioni Quadro F
  • Istruzioni Quadro G
  • Istruzioni Quadro X
  • Istruzioni Quadro T
  • 53 modelli grafici afferenti alle attività dei servizi e relative istruzioni
  • 66 modelli grafici relativi al comparto del commercio e relative istruzioni
  • 50 modelli grafici per il settore delle manifatture e relative istruzioni
  • 24 modelli grafici per il comparto delle professioni e relative istruzioni.

 

 

Di seguito, le principali novità.

 

La parte generale 

 

La parte generale contiene le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore; quali, ad esempio, le regole per individuare i contribuenti tenuti alla applicazione, alla presentazione del modello, le ipotesi di esclusione e non applicabilità, l’individuazione dell’attività prevalente e le regole generali da seguire nella compilazione. Come di consueto, allegato a tale documento vi è una tabella che permette una immediata individuazione delle attività (individuate in base alla codifica ATECO 2007) per le quali risulta approvato uno studio di settore.

 

Le istruzioni comuni

 

Risulta confermata, anche per il periodo d’imposta 2017, la struttura adottata per la modulistica degli studi di settore utilizzata dal 2013. In particolare, sono previste istruzioni comuni relativamente ai quadri A, F e G, X e T.
Tale approccio ha la finalità di semplificare la compilazione dei modelli, fornendo il minor numero possibile di documentazione cui dover far riferimento. La scelta appare utile soprattutto per gli operatori professionali potenzialmente interessati, in ragione della loro clientela, alla compilazione di modelli studi di settore riferibili ad attività diverse. Tali professionisti saranno tenuti a consultare le istruzioni specifiche solo per la compilazione delle parti peculiari dei modelli (ad esempio, i quadri B o D) potendo, viceversa, far riferimento a un unico documento per le istruzioni dei quadri A, F e G e, salvo poche eccezioni, X e T.

 

Il quadro A

 

Tale modulo contiene le informazioni utili alla compilazione dei dati afferenti il personale impiegato nell’attività economica. Per il periodo di imposta 2017 tutti gli studi di settore prevedono al proprio interno una struttura di quadro A unica per le attività esercitate in forma di impresa e una per quelle di lavoro autonomo. Sono previste entrambe le strutture negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro”).

 

Le principali novità previste nelle istruzioni dei quadri A riguardano le figure soppresse a seguito della attuazione del “Jobs act“. Il Dlgs 81/2015 ha previsto, infatti, il superamento delle forme di collaborazione “a progetto” disciplinate dagli articoli 61 e seguenti, del Dlgs 276/2003, del lavoro ripartito, nonché delle associazioni in partecipazione che prevedono l’apporto di lavoro da parte dell’associato persona fisica. Avendo, la norma richiamata, fatto salvi, tuttavia, i contratti in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (25 giugno 2015), le istruzioni al quadro A contemplano ancora tali casistiche. Da rilevare anche la presenza del riferimento alle prestazioni di lavoro in base a contratti di prestazione occasionale, disciplinato dall’articolo 54 bis, legge 96/2017, di conversione del Dl 50/2017.

 

Il quadro F

 

Qui si trovano le indicazioni per la compilazione del quadro dei dati contabili relativo agli studi di settore riguardanti attività esercitate in forma di impresa. All’interno del documento sono indicati anche gli studi per i quali sono previste regole di compilazione particolari. Tutti gli studi relativi ad attività esercitabili in forma di impresa presentano la medesima struttura di quadro F; in quelli relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro”) sono presenti sia il quadro F che il G.

 

Tra gli interventi di aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del quadro F si segnala l’integrazione dell’attenzione posta dopo le istruzioni al rigo F28 relativa allo studio di settore WG90U, per il quale è previsto che le deduzioni degli importi relativi ad agevolazioni afferenti l’attività di pesca non siano inserite in nessun rigo dello stesso quadro F. Tale operazione è finalizzata a cogliere la modifica dei righi RG 28 e RF 50 dei modelli Redditi SP e SC con le due nuove colonne destinate alla dichiarazione degli utili e degli avanzi di gestione delle imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017; in merito alle imprese sociali si ricorda che non applicano la disciplina degli studi e dei parametri: il contribuente barrerà l’apposita casella collocata nel frontespizio dei modelli Redditi.

 

In relazione alla compilazione dei dati di natura contabile, l’aspetto da sottolineare è la presenza, all’interno delle motivazioni del provvedimento di approvazione dei modelli, delle logiche che hanno portato alla adozione di determinate soluzioni finalizzate a gestire il “passaggio” dalla competenza alla cassa per le imprese di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973 in contabilità semplificata. In particolare:

 

 

  1. i dati richiesti all’interno dei modelli degli studi di settore devono essere forniti tenendo conto delle disposizioni del Tuir
  2. coerentemente, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 del Dpr 600/1973) dovrebbero compilare il modello seguendo le specifiche modalità di determinazione del reddito previste dall’articolo 66 del Tuir (criterio di cassa)
  3. al fine di evitare “distorsioni” correlate all’applicazione di una metodologia elaborata con dati “per competenza” a dati dichiarati “per cassa“, nella riunione della Commissione degli esperti per gli studi di settore, dello scorso 14 dicembre, è stata analizzata una possibile metodologia di modifica degli studi di settore, applicabile ai soggetti esercenti attività di impresa che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017, in relazione alla quale l’organo collegiale ha espresso, all’unanimità, parere positivo.

 

 

In merito si anticipa, così come emerso nel corso della riunione della commissione, che affinché i correttivi individuati a seguito della elaborazione di tale metodologia possano rendersi applicabili, i modelli degli studi di settore dovranno essere integrati con talune informazioni di natura contabile aggiuntive quali le rimanenze di esercizio.

 

Nelle motivazioni del provvedimento sono, altresì, illustrate le successive attività necessarie per l’applicazione dei correttivi in argomento. In particolare, la prima fase sarà quella di procedere alla approvazione dei correttivi con un Dm di modifica degli studi, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Tale passaggio deve esaurirsi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del Dpr 195/1999, entro il 31 marzo 2018.

 

La seconda fase sarà quella di integrare la modulistica degli studi di settore approvata per il periodo di imposta 2017, con le informazioni aggiuntive utili per l’applicazione dei correttivi di “cassa“.

 

Queste operazioni dovrebbero permettere ai contribuenti in contabilità semplificata di compilare i modelli degli studi secondo le regole di determinazione del reddito di cui all’articolo 66 del Tuir, evitando agli stessi di dover predisporre i dati contabili in base al principio della competenza.

 

Le ulteriori informazioni da indicare, per consentire l’applicazione dei correttivi, dovrebbero essere, oltre alle rimanenze:

 

 

  • il dato afferente l’eventuale esercizio della opzione per il regime di cassa con il criterio della “registrazione“;
  • alcuni dati già richiesti all’interno della dichiarazione Iva, quali le operazioni imponibili effettuate verso soggetti Iva, quelle con applicazione del reverse charge e quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

 

 

Il quadro G

 

La struttura di quadro G è comune a tutti gli studi relativi ad attività esercitabili in forma di lavoro autonomo. Per gli studi cosiddetti “doppio quadro” vale quanto indicato prima per le imprese.

 

Il quadro T

 

Il quadro riguarda l’indicazione delle ulteriori informazioni, relative ai periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di congiuntura economica sfavorevole. Gli stessi dati vengono, infatti, richiesti per consentire l’applicazione dei cosiddetti “correttivi crisi“. A differenza dei quadri A, F e G, uguali per tutti gli studi di settore, non tutti gli studi prevedono il medesimo set di informazioni all’interno quadro T.

 

A tal proposito, nelle istruzioni viene chiarito che il contribuente, per la compilazione del quadro T, deve far riferimento al documento generale di istruzioni salvo che non sia previsto diversamente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare. In relazione a tali correttivi, si ricorda, per completezza di analisi, che la Commissione degli Esperti per gli studi di settore, nell’ultima riunione ha formulato parere favorevole in merito alla metodologia utilizzata per l’individuazione dei correttivi stessi.

 

Il quadro X

 

Nel quadro X sono contenute le informazioni per rettificare il peso di alcune variabili. In particolare, i contribuenti che non risultano congrui possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso della variabile “Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti“. Tale variabile viene utilizzata, ai fini della stima operata dagli Sds, non in misura pari al valore contabile indicato nel quadro F relativo agli elementi contabili, ma per il minor importo che risulta dall’applicazione del correttivo, calcolato con le modalità indicate nella tabella allegata al quadro X stesso. Coerentemente a come operato negli ultimi due anni, è previsto un unico documento che contiene le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro per i modelli degli studi di settore che ne possono prevedere il richiamo (unica eccezione è rappresentata dallo studio di settore WG68U che prevede al proprio interno un quadro X con informazioni specifiche); le istruzioni relative agli specifici modelli, infatti, riportano la seguente indicazione: “Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento “Istruzioni quadro X” che fa parte integrante delle presenti istruzioni“.

 

La semplificazione dei modelli

 

In un’ottica di sempre maggiore riduzione delle informazioni richieste all’interno dei modelli e degli adempimenti, non risulta più presente, rispetto alla precedente annualità, il quadro V (ulteriori dati specifici). In esso erano contenute le informazioni utili a individuare alcune fattispecie cui risultano collegate delle particolari modalità applicative degli studi (Dm 11 febbraio 2008). In particolare, in questo quadro era possibile indicare se il soggetto rientrava in una delle seguenti casistiche:

 

 

  • cooperativa a mutualità prevalente
  • redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
  • applicazione del nuovo regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente.

 

 

In tal modo l’Amministrazione finanziaria aveva la possibilità di valutare anticipatamente, rispetto a una eventuale fase di controllo, la posizione dichiarativa delle imprese interessate. Tali contribuenti, infatti, pur dovendo fornire i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, non possono essere accertati sulla base delle risultanze dell’applicazione degli studi stessi, per effetto di quanto previsto dall’articolo 5 del citato Dm 11 febbraio 2008.

 

Per consentire all’Agenzia di continuare a individuare analiticamente le singole fattispecie previste dal citato decreto ministeriale, riducendo al contempo gli oneri compilativi per i contribuenti, sono state, già dallo scorso anno, modificate le “Istruzioni comuni ai quadri RE – RF – RG” dei modelli di dichiarazione “Redditi 2017“, con la sostituzione della causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore identificata con il codice “12“, relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del Dm 11 febbraio 2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione) con le cause di esclusione da “12” a “15“.

 

Ad esempio, un contribuente esercente una attività per la quale risultano approvati gli studi di settore che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali sino allo scorso anno doveva indicare nel quadro RF del modello Redditi la presenza di una causa di esclusione e specificare nel quadro V di rientrare in tale particolare casistica; per quest’anno dovrà limitarsi a indicare il codice 14 nella casella delle cause di esclusione.

 

I questionari

 

Si segnala, infine, che, taluni studi presentano al proprio interno anche il quadro Z – Dati complementari, destinato ad accogliere le informazioni utilizzate per successive elaborazioni. In particolare, nelle precedenti annualità i dati dichiarati nei quadri Z venivano utilizzati per le successive evoluzioni degli studi.

 

Per il periodo di imposta 2017, come chiarito all’interno delle istruzioni dei quadri Z stessi, la finalità è diversa; viene infatti evidenziato che “nel quadro Z sono richiesti ulteriori dati utili per la costruzione e/o l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale“. Per il periodo di imposta 2018 troveranno, infatti, applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale e ciò comporterà il completo superamento degli studi di settore e dei parametri.

 

Si segnala, infine, che non è più previsto l’obbligo di presentare il modello studi di settore per le attività per le quali nel periodo di imposta 2016 era richiesta la compilazione “per la sola acquisizione dati”.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Enrico Polella e Massimo Varriale
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