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TARI: piano finanziario sintetico non è a norma?

lentepubblica.it • 28 Marzo 2017

segretari comunaliUn’importante precisazione  sul piano finanziario della TARI è arrivata dal Tar Latina, con sentenza n. 1/2017, e dal Tar Lecce, con sentenza n. 352/2017.

 


 

In entrambe le sentenze si osserva che la disciplina Tari prevede che il Comune nella commisurazione delle tariffe deve tener conto dei criteri individuati nel Dpr n. 158/1999 ed inoltre, che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario redatto del gestore dei rifiuti ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità d’ambito, se istituita.

 

Secondo la giurisprudenza amministrativa la conclusione è che questo tipo di piano finanziario non è a norma e pertanto è illegittimo.

 

Il TAR Latina nello specifico menziona l’articolo 8 D.P.R. n. 158 del 1999, che prescrive al comma 2 che il piano finanziario debba comprendere

 

“a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”; il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”. 

 

Il TAR Lecce sostiene inoltre che qualora nel piano finanziario manchino le previsioni circa le minori entrate per le riduzioni tariffarie sia della parte fissa che variabile, le agevolazioni e le esenzioni e l’entità del relativo contributo posto a carico del Comune a copertura di specifiche esenzioni e agevolazioni, il regolamento IUC del comune è illegittimo nella parte in cui, in violazione delle disposizioni normative, pone a carico degli altri contribuenti il costo di queste riduzioni, esenzioni.

 

In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere contenuti minimi; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale).

 

 

 

Fonte: TAR Lecce; Tar Latina
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