L’adempimento è a carico dei sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici, che dovranno pagare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, relativa alle rivalutazioni dei fondi per il Tfr con riferimento all’anno 2016, nella misura del 17% (applicabile alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in luogo della precedente aliquota dell’11%, a seguito della modifica apportata all’articolo 11 del Dlgs 47/2000 dall’articolo 1 della legge 190/2014, la Stabilità 2015).
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. È su questa maggiorazione che va pagata la sostitutiva dell’imposta sui redditi. Il tributo non è dovuto dalle imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale, in quanto assente la rivalutazione del Tfr.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al termine del rapporto di lavoro. L’indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta l’interruzione o, per le cessazioni avvenute entro il giorno 14, quello del mese precedente.
Il versamento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se lo destina al Fondo tesoreria dell’Inps. La base di calcolo dell’imposta : la rivalutazione, va calcolata sia sul fondo Tfr accantonato in azienda che su quello versato al Fondo di Tesoreria Inps.
Se il dipendente decide di aderire a forme pensionistiche complementari, il sostituto d’imposta non è tenuto a versare imposta sostitutiva, in quanto il lavoratore è privo di Tfr, che è destinato per intero al fondo pensione.
Niente sostitutiva, inoltre, per i datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta (è il caso, ad esempio, di chi ha alle dipendenze colf, badanti, baby sitter); saranno gli stessi lavoratori a inserire la somma percepita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il Tfr è corrisposto, versando un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di acconto.
Bisogna effettuare il versamento del saldo , indicando nella sezione “erario” del modello di pagamento il codice tributo “1713” , in corrispondenza degli “importi a debito versati”. È possibile la compensazione con eventuali crediti maturati. Per il versamento dell’imposta sostitutiva – come disposto dall’articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 47/2000 – è anche possibile usufruire del credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall’articolo 3, comma 213, legge 662/1996. Tale importo può essere utilizzato fino all’azzeramento dell’imposta sostitutiva dovuta e non concorre alla determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva sono adempiuti:
Invece, in presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti: