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ANAC: nuove Indicazioni operative sugli obblighi di pubblicità e trasparenza

lentepubblica.it • 8 Gennaio 2017

mancata_trasparenzaIl 28 Dicembre 2016 ANAC ha approvato la Delibera 1310 all’interno del quale definisce e chiarisce le modalità operative per adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni secondo quanto previsto dal decreto Trasparenza (d.lgs. 97/2016), specificando le variazioni apportate rispetto alla normativa in vigore.

 


 

Risultano notevolmente interessanti le novità introdotte relativamente a:

 

  • variazioni apportate nell’ambito di applicazione del decreto sulla Trasparenza, chiarendo esplicitamente l’elenco delle amministrazioni soggette all’adempimento;
  • riconoscimento dell’istituto dell’accesso civico, a cui può far ricorso chiunque, anche in caso di mancata pubblicazione dei dati da parte della SA, con apposita istanza rivolta al Responsabile della Trasparenza che è tenuto, entro 30 giorni, a concludere il procedimento di accesso;
  • attribuzione diretta all’ANAC dei poteri di emissione di sanzioni pecunarie;
  • unificazione del programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

Colpisce come ANAC in questa delibera vada a focalizzare l’attenzione sulla  qualità delle informazioni che la stazione appaltante rende disponibili per la pubblicazione.

 

L’articolo 3, infatti, chiarisce le caratteristiche imprescindibili che i dati oggetto di pubblicazione devono possedere: “integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità”.

 

Oltre a definire le caratteristiche del dato pubblicato, l’Autorità fornisce una serie di indicazioni puntuali a disposizione delle stazioni appaltanti, nello specifico:

 

 

  • i dati devono essere esposti in tabelle sintetiche facilmente accessibili e fruibili dall’area Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
  • deve essere fornita indicazione della data iniziale di pubblicazione e della data di aggiornamento del dato;
  • la pubblicazione deve durate cinque anni e decade, allo scadere del quinquennio, l’obbligo di mantenere i dati pregressi all’interno di una sezione di archivio sul sito istituzionale.

 

 

Diventa fondamentale per la stazione appaltante poter operare una verifica preliminare  delle informazioni contenute nei file XML pubblicati alla scadenza del 31 Gennaio, poiché appare evidente che, se finora le indicazioni vigenti potevano indurre a potenziali differenti interpretazioni, la norma approvata chiarisce e fissa le tempistiche e le modalità operative cui le stazioni appaltanti devono attenersi.

 

L’attività ispettiva dell’ANAC, secondo le ultime novità introdotte, verrà svolta a partire dal 31 Gennaio 2017 al fine di vigilare sulle corrette applicazioni della norma entrata in vigore e chiarita attraverso le varie delibere pubblicate.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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