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Atti sottoscritti da funzionari non dirigenti: sono impugnabili?

lentepubblica.it • 9 Agosto 2017

firmaGli atti dell’Agenzia delle entrate sono legittimi anche se sottoscritti da un funzionario di terza area che non abbia la qualifica dirigenziale.


A confermarlo, ancora una volta, è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017.

 

 

 

Le decisioni di merito
Il contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di irrogazione di sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva tempestivamente appellata dall’Agenzia.
Con pronuncia del 28 settembre 2015, n. 4136/30/2015, la Commissione tributaria regionale di Milano – in via preliminare e dirimente – ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, in considerazione del “difetto assoluto di attribuzione dei necessari poteri e funzioni dirigenziali al sottoscrittore, atteso che l’atto risultava firmato da… Capo Ufficio legale di livello dirigenziale… su delega impersonale…“.

 

 

Nel motivare la propria decisione, la Ctr ha ritenuto, in particolare, che il vizio di invalidità della sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un suo delegato costituisca – a seguito di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37/2015 – una ipotesi di nullità assoluta per “straripamento di potere” ovvero di inesistenza giuridica dell’atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Tale vizio si configurerebbe in tutti quei casi in cui gli atti sostanziali o processuali risultino sottoscritti da “soggetti divenuti (sotto il profilo dell’irregolarità amministrativa) usurpatori di funzioni pubbliche per difetto assoluto di attribuzione“.

 
Inoltre, la Ctr ha ritenuto che, stante il principio di vicinanza della prova, spetta all’Agenzia, in caso di contestazione, dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (per sostituzione o reggenza) da parte del sottoscrittore o la presenza di un’eventuale delega.
A corollario di tali assunti, la Ctr ha precisato che gli atti tributari, avendo rilevanza esterna, devono essere necessariamente sottoscritti da dirigenti. Ne deriva che eventuali atti sottoscritti, in violazione del principio di buona amministrazione, da funzionari incaricati di funzioni dirigenziali e ritualmente impugnati risulterebbero nulli in quanto travolti dagli effetti dichiarativi della citata sentenza della Corte costituzionale.

Avverso la predetta sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione al fine di censurare, tra l’altro, “la violazione dell’art. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 42 del DPR n. 600/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto la mancanza nel titolare dell’ufficio di Direttore provinciale e nel titolare dell’ufficio legale della qualifica dirigenziale, non costituisce causa d’inesistenza giuridica degli atti sottoscritti da tali funzionari“.

 

 

La pronuncia della Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione – nel ritenere fondato il predetto motivo di ricorso per cassazione di per sé idoneo a definire il giudizio – ha ribadito che “In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale“.

 

 

Ne deriva che “nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d. I. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012 (Cass. n. 22810/15)“, il quale prevedeva che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, le Agenzie fiscali “salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso“.
La Cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione nel merito a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Fonte: www.fiscoggi.it
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