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Invio bilanci armonizzati alla BDAP: modalità tecniche di trasmissione aggiornate

lentepubblica.it • 14 Dicembre 2016

datiPubblicato l’allegato contenente le modalità tecniche di trasmissione alla BDAP dei dati sui bilanci armonizzati di cui agli articoli 1 2 3 del Decreto 12 maggio 2016, aggiornato al 7 dicembre 2016.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del Decreto 12 maggio 2016 disciplina le modalità di trasmissione alla BDAP dei dati di cui agli articoli 1, 2 e 3 e dispone che la trasmissione alla BDAP debba rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language” (XML) in base alle modalità tecniche, individuate d’intesa con la Corte dei conti, e definite nell’Allegato tecnico di trasmissione.

 

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e agli articoli 4 e 18 del D.lgs 118/2011, il 12 maggio 2016 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha definito le modalità di trasmissione alla BDAP dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. Per i suddetti enti in contabilità finanziaria, il decreto prevede la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni dall’approvazione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato. Gli enti strumentali degli enti territoriali in contabilità economico patrimoniale, invece, sono tenuti alla trasmissione del budget economico e del bilancio di esercizio entro 30 giorni dall’approvazione.

 

Per le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per le Città metropolitane, le Province e i comuni, l’articolo 9, comma 1-quinquies, del DL 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, prevede l’applicazione di una sanzione in caso di mancato rispetto:

 

– dei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (per le regioni e le province autonome la sanzione si riferisce all’approvazione in Giunta dello schema di rendiconto ai fini della parifica);

 

– dei termini previsti per la trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti (compreso l’invio del rendiconto approvato in Giunta o dei dati di preconsuntivo, ove previsto).

 

In allegato il manuale e l’allegato.

 

 

Fonte: MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze
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