Bombole. Si tratti di un gas infiammabile (bombola di butano, metano o similari) per poter riscaldare componenti di tubazioni, guaine impermeabilizzanti o conglomerati bituminosi o si tratti di gas comburenti (tipo l’ossigeno per alimentare un cannello ossiacetilenico per operazioni di saldatura o taglio di elementi in ferro) o ancora di gas “refrigeranti” (tutti i gas fluorurati utilizzati per caricare gli impianti di climatizzazione, condizionatori d’auto, impianti frigoriferi di veicoli a temperatura controllata ecc..) spesso ci sono dei dubbi legati alle leggi che regolano il loro trasporto e quali sono i criteri da rispettare per non incorrere in rischi e incidenti durante il loro trasporto.
In particolare ci si chiede se le modalità di trasporto delle bombole effettuate dalle aziende e dagli artigiani soggiaccia o meno alla regolamentazione sul trasporto delle merci pericolose (ADR).
Verificando l’ultimo aggiornamento tecnico cosiddetto “ADR 2017” identificato nella Direttiva (UE) 2016/2309 del 16/12/2006 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, vengono ancora confermate due esclusioni.
Le disposizione dell’ADR infatti non si applicano:
Non appare pertanto applicabile il regolamento ADR alle ditte che utilizzano gas di vario tipo nella loro attività quotidiana. Indipendentemente da ciò il datore di lavoro deve valutare i rischi conseguenti al trasporto di recipienti in pressione e attuare quelle misure di prevenzione e protezione a tutela dei propri lavoratori. Quindi una verifica dei contenitori e della loro tenuta prima e dopo ogni viaggio, la manutenzione delle valvole di chiusura e delle attrezzature in generale, l’aerazione della porzione di veicolo ove sono contenuti i recipienti, la presenza a bordo di un estintore adeguato (per i gas infiammabili) sono quelle misure minime consigliate per la sicurezza.
Fonte: CGIA Mestre