La controversia nasce dalla causa di una lavoratrice che, dopo aver lavorato per un piccolo Comune sulla base di una serie consecutiva di contratti a termine, ha ottenuto l’accertamento dell’illegittimità dei contratti e il diritto a ottenere un risarcimento economico.
Per la Corte UE, nella Sentenza nella causa C-494/16, gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti utilizzabili per contrastare l’abuso dei contratti a termine determinato.
Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a termine determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi di contratto a termine determinato e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a termine determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che,
Dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato. Purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
In allegato il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it