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DDL Editoria: ok alle legge con il fondo di sostegno

lentepubblica.it • 5 Ottobre 2016

editoria 2Ecco nel dettaglio il testo del ddl editoria approvato in via definitiva dall’aula della Camera.

 

Il FONDO PER IL PLURALISMO E L’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE, è alimentato da risorse statali gia’ destinate all’editoria e all’emittenza locale, da un contributo di solidarieta’ a carico delle societa’ concessionarie di raccolta pubblicitaria e per una parte, fino a un massimo di cento milioni, dalle maggiori entrate del canone Rai. Sono ammesse al finanziamento le cooperative di giornalisti, gli enti senza fini di lucro, le imprese editrici espressione delle minoranze linguistiche, i periodici per non vedenti, le associazioni per i consumatori, i giornali in lingua italiana diffusi all’estero.

 

Vengono conferite DELEGHE AL GOVERNO per ridefinire la disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza locale, per riordinare la disciplina pensionistica dei giornalisti, che dovra’ allinearsi con la disciplina generale, e per razionalizzare composizione e competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

 

Disposizioni per il RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All’atto dei pagamenti, l’impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali. Le misure per il sostegno agli investimenti alle imprese editrici dovranno includere anche le Radio e le Tv locali. Prevista una riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale e dei collaboratori, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui

 

Per i QUOTIDIANI ON LINE regole piu’ stringenti: il sito web di informazione deve essere una testa giornalistica regolarmente registrata, il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti; che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; che produca principalmente informazione; che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

 

Proroga dei termini per l’equo compenso dei giornalisti, PUNITO L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.

 

ORDINE NAZIONALE GIORNALISTI. Viene fissato in 60, anziche’ 36, il numero massimo dei componenti del consiglio dell’ordine dei giornalisti, del quale deve far parte un rappresentante delle minoranze linguistiche. Due terzi dovranno essere giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti.

 

Nel ddl sull’editoria, approvato in via definitiva dalla Camera, ci sono anche nuove disposizioni per la vendita dei giornali, prevedendo la piena LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI PUNTI VENDITA.

 

CONCESSIONE RAI. La concessione del servizio pubblico radifonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e’ preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio. Prevista una proroga di 90 giorni per la concessione attuale.

 

TETTO STIPENDI RAI. Limite massimo retributivo di 240.000 euro annui gli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

 

In allegato il dossier illustrativo.

 

 

 

Fonte: Agenzia DIRE (www.dire.it)
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