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Inconferibilità di incarichi amministrativi: le proposte di modifica dell’ANAC

lentepubblica.it • 22 Ottobre 2015

AnACL’Autorità Nazionale Anticorruzione – tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), all’art. 1, co. 2, lett. g), prevede, tra l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia e che l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”) individua l’ANAC quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina – intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).

 

Infatti, dall’attività di vigilanza svolta in seguito a segnalazioni pervenute a questa Autorità, è emerso che il predetto decreto 235 contiene norme applicabili a fattispecie disciplinate – peraltro in modo difforme – anche dal decreto 39. Pertanto, al fine di superare le antinomie attualmente esistenti potrebbe essere utile apportare delle modifiche dirette a definire più chiaramente l’ambito di applicazione dei due decreti legislativi, fermo restando tutto quanto già evidenziato con l’atto di segnalazione del 10 giugno 2015, n. 4, in ordine all’opportunità di coordinare le ipotesi di inconferibilità per condanna anche non definitiva di cui all’art. 3 del decreto 39, con le ipotesi di sospensione dalla carica politica di cui al decreto 235.

 

La soluzione interpretativa che è stata proposta da questa Autorità come criterio generale per la risoluzione delle difficoltà applicative rilevate è contenuta nella deliberazione n. 54 del 1° luglio 2015. Tenuto conto che l’oggetto del decreto 235 è l’incandidabilità/inconferibilità delle cariche “politiche” mentre quello del decreto 39 è l’inconferibilità degli incarichi “amministrativi”, nel citato provvedimento si è concluso che il decreto 39 deve sempre ritenersi applicabile a tutti gli incarichi definiti dallo stesso amministrativi, superandosi per questi il criterio della competenza soggettiva al conferimento (organo di indirizzo politico), previsto dal primo. Infatti, la disciplina contenuta nel decreto 39, in quanto speciale – oltre che successiva rispetto in particolare a quella del decreto 235 – può ritenersi prevalente in tutti i casi di possibile sovrapposizione con altre discipline difformi. Conseguentemente, poiché nel caso esaminato si trattava del conferimento da parte di un sindaco di un incarico amministrativo, soggetto certamente alla disciplina del decreto 39, l’Autorità ha escluso la sussistenza di un’ipotesi di inconferibilità, in quanto il delitto per il quale l’interessato aveva ricevuto la condanna non rientrava fra quelli del capo I del titolo II del libro II del codice penale.

 

Applicando lo stesso criterio potrebbe ritenersi che sono sicuramente soggetti alla disciplina del decreto 39 gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 3, co. 1, lett. a) e gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale (art. 3, co. 1, lett. c); restano, invece, soggette alla disciplina del decreto 235 – in quanto non comprese nell’ambito di applicazione del decreto 39 – le cariche di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane.

 

Potete consultare in allegato il file con il testo completo dell’ANAC.

 

 

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione
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