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Lavoro straordinario negli Enti Locali: le norme

lentepubblica.it • 20 Settembre 2017

lavoro straordinarioLavoro straordinario: ecco un riepilogo sintetico sulle norme applicabili anche per gli Enti Locali.


 

Lavoro straordinario negli Enti Locali. La prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, è regolata dalle seguenti norme.

 

  • Art. 38, comma 6, del CCNL 14 settembre 2000: la prestazione di lavoro non può, in ogni caso, superare, di norma, le 10 ore giornaliere;

 

  • Art. 4, D.lgs. n. 66/2003 in vigore: la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi;

 

  • Art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 66/2003 in vigore: il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica.

 

Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. La disciplina del lavoro straordinario è principalmente prevista dall’art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 dal Dirigente o chi ne fa le funzioni sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto, il ricorso al lavoro straordinario trova giustificazione esclusivamente per eventi e situazioni non programmabili all’interno del piano delle attività approvato annualmente.Con riferimento ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa, si fa presente che che le stesse, neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all’incarico affidato ed agli obiettivi da conseguire.

 

A tal fine, si deve ricordare che l’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale incaricato di PO il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d’obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato. Le prestazioni di lavoro straordinario, che devono essere trattate come misura eccezionale, vanno preventivamente autorizzate agli stessi non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che potrebbero aver effettuato oltre il normale orario di lavoro.Il recupero dello straordinario che non sia possibile retribuire nel rispetto di quanto sopra indicato, ovvero di quello per cui il dipendente chiede il recupero, va programmato in accordo con il Responsabile del Servizio di appartenenza.

 

 

Fonte: ASFEL - Associazione dei Servizi Finanziari per gli Enti Locali
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