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Pensioni per il Pubblico Impiego: le novità nella Legge di Bilancio

lentepubblica.it • 26 Ottobre 2017

pensione-disoccupati-640x342Pensioni per il Pubblico Impiego: le novità contenute nella legge di bilancio per il 2018 approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri: tra le misure inserite nella prossima Manovra Fiscale analizziamo più nel dettaglio le novità che riguardano le Pensioni.


Non sarà ritoccato il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita: dal 2019 è previsto quindi l’innalzamento della soglia dai 66 anni e 7 mesi attuali, che sarà determinata dopo l’aggiornamento Istat. Nel caso in cui non ci fossero variazioni, dal 2021 l’età salirà a 67 anni, come previsto dalla Legge Fornero. Infatti, dal 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si adeguerà in funzione dell’incremento della speranza di vita con un adeguamento che avrà periodicità biennale.

 

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.

 

Pensioni per il Pubblico Impiego: le novità nella Legge di Bilancio 2018

 

La classe più penalizzata è quella delle donne nate nel 1953 dato che quelle del 1952 sono potute uscire grazie a una deroga nel 2016 a 64 anni (oltre gli adeguamenti all’aspettativa di vita) avendo però almeno 20 anni di contributi maturati entro il 2012.

 

Una differenza che diventa ancora più accentuata se si prende come esempio una donna della stessa età che ha maturato l’uscita dal lavoro con una baby pensione, ottenibile versando appena 14 anni e 6 mesi di contributi e avendo maturato i 35 anni di età (purché abbia lavorato nel pubblico impiego).

 

Presenti alcune importanti modifiche sui requisiti per conseguire l’ape sociale e il beneficio del pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Per quanto riguarda l’Ape sociale la manovra contiene uno sconto sui requisiti contributivi per le madri pari a sei mesi per figlio fino ad un massimo di due anni. In sostanza le madri con quattro figli potranno chiedere l’Ape sociale da 63 anni con un minimo di 28 anni di contribuzione (34 per i lavori gravosi) anzichè 30 (36 nei lavori gravosi). Una limatura minima denunciano i sindacati che, invece, chiedevano uno sconto molto più robusto.

 

Viene consentito, inoltre, l’accesso all’Ape sociale e al beneficio per i precoci anche ai lavoratori in stato di disoccupazione a seguito della scadenza del contratto a termine a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Una norma stabilita per evitare gli abusi che accoglie parzialmente le richieste sollevate in questi primi mesi di sperimentazione della misura.

 

All’interno della manovra trova anche spazio l’Ape sociale/beneficio precoci a quei soggetti che non hanno goduto dell’ammortizzatore sociale (ad esempio per non aver prodotto la domanda di Naspi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro); c’è poi il ritocco alla rendita integrativa temporanea anticipata (la cd. Rita) che potrà essere chiesta a prescindere dalla certificazione da parte dell’Inps del rispetto dei requisiti per l’Ape volontario.

 

Dal 2018 aumenterà, infine, il numero di famiglie interessate dal Reddito di Inclusione, da 490mila di inizio gennaio si arriverà a fino ad un massimo 650mila. Ai fondi iniziali di 1,7 miliardi di euro si aggiungeranno altri 300 milioni per il 2018, 700 milioni per il 2019 e 900 milioni per il 2020. In aumento anche l’assegno per le famiglie con più di 5 componenti: da 480-490 euro si arriverà a 530-540 euro.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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