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Pensione: elenco dei requisiti per l’uscita anticipata a 64 anni

lentepubblica.it • 22 Giugno 2016

pensioni esodati, ottava, salvaguardiaPensione: elenco dei requisiti per l’uscita anticipata a 64 anni.

Il 2016 ed il 2017 saranno gli anni in cui diverse migliaia di lavoratori potranno accedere alla pensione con i benefici recati dalla disposizione eccezionale di cui all’articolo 24, comma 15-bis del Decreto legge 201 del 2011. La Legge Fornero ha riconosciuto, infatti, ai lavoratori del settore privato che abbiano raggiunto la quota 96 entro il 2012 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi, valgono anche le frazioni di quota) o di quelle lavoratrici che hanno raggiunto, sempre alla medesima data, 60 anni di età e 20 anni di contributi la possibilità di pensionarsi al compimento del 64° anno di età. Si tratta di un requisito anagrafico non fisso perchè deve essere comunque adeguato alla speranza di vita: pertanto sino al 31 dicembre 2015 era pari a 64 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 si è innalzato di ulteriori 4 mesi arrivando a 64 anni e 7 mesi. Occhio dunque a controllare la propria posizione previdenziale per evitare la perdita di questo vantaggio che, in fin dei conti, si traduce in un anticipo di ben due anni rispetto alla normale età per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Pensione: elenco dei requisiti per l’uscita anticipata a 64 anni

Si ricorda che questa disposizione eccezionale interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato: restano fuori dal perimetro dell’agevolazione, quindi, sia i lavoratori autonomi che i dipendenti pubblici e che per il suo accesso era indispensabile trovarsi in condizione di attività lavorativa subordinata alla data del 28 dicembre 2011. E’ questa una delle principali cause di esclusione dal beneficio. Ancora oggi non superata dalla politica. Attenzione anche a coloro che, pur rispettando i suddetti benefici, raggiungono il minimo contributivo necessario a raggiungere la quota (cioè i 35 o 36 anni di contributi a seconda dei casi) cumulando contribuzione afferente alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore dipendente al 28 dicembre 2011 che in passato ha versato contributi in qualità di artigiano o commerciante. In questo caso i lavoratori uomini devono essere in possesso, al 31 dicembre 2012, della quota 97 (con almeno 61 anni e 36 di contributi o con 62 anni e 35 di contributi) e non più della quota 96. Una precisazione da tenere a mente in quanto comporta, per alcuni lavoratori, la perdita del beneficio.

La disposizione non determina penalizzazioni sulla pensione: pertanto il lavoratore continuerà ad ottenere una prestazione determinata con le regole di calcolo retributive sulle anzianità maturate sino al 2011 (o sino al 1995 se aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) e contributive sulle anzianità accreditate successivamente al 31.12.2011.

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Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Franco Rossini
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