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Rinnovo Contratto Enti Locali, le regole per i Premi Individuali

lentepubblica.it • 1 Marzo 2018

rinnovo contratto enti localiRinnovo Contratti Enti Locali: l’articolo 69 del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali introduce i criteri finalizzati ad assicurare i premi individuali per i dipendenti, finalizzati a un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.


Secondo l’art.69, i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

 

La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.

 

La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

 

La disciplina è destinata a garantire l’attuazione del nuovo articolo 19 del Dlgs 150/2009 (modificato dal Dlgs 74/2017), che ha superato la logica delle fasce di merito e rinviato alla contrattazione nazionale per la definizione dei criteri per garantire una congrua differenziazione nelle valutazioni.

 

Ricordiamo che, in generale, secondo l’art.68, le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

 

a) premi correlati alla performance organizzativa;

 

b) premi correlati alla performance individuale;

 

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;

 

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;

 

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;

 

f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies;

 

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter; 92

 

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000;

 

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

 

j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

 

In allegato si riporta il testo del CCNL.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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