L’articolo 8, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 1801 (lo “Statuto delle imprese”) – nel disciplinare il c.d. bilancio regolatorio – stabilisce che “per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”.
La categoria dell’onere amministrativo include dunque quella dell’onere informativo, ossia “qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti della pubblica amministrazione”, secondo la definizione datane, in termini identici, dagli articoli 6 e 7 della medesima legge n. 180 del 2011, relativi, rispettivamente, all’analisi dell’impatto della regolamentazione e alla trasparenza degli adempimenti amministrativi.
Secondo le Linee guida per l’individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi, adottate dal Governo nel 20132 , gli oneri informativi possono essere suddivisi in tre categorie:
1) comunicazioni o dichiarazioni alla pubblica amministrazione (ad esempio, dichiarazione o segnalazione certificata di inizio o modifica dell’attività);
2) domande alla pubblica amministrazione (ad esempio, domanda di autorizzazione, concessione, permesso o nulla osta; domanda di parere; domanda di iscrizione ad albo o registro; domanda di sussidio/sovvenzione/esenzione/ accesso a servizi);
3) documentazione da conservare (ad esempio, certificazioni/attestazioni; documento di trasporto e di accompagnamento; registro).
Non rientrano invece nella definizione di oneri informativi né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l’adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
In allegato il testo completo del Dossier.
Fonte: Senato della Repubblica Italiana