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Semplificazione della PA: troppo complicata? Il dossier del Senato

lentepubblica.it • 26 Settembre 2017

semplificazione amministrativa 2Le regole sulla semplificazione sono troppo complicate?  Ecco il dossier dossier diffuso sulla «Riduzione degli oneri amministrativi» dei tecnici del Senato.


 

L’articolo 8, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 1801 (lo “Statuto delle imprese”) – nel disciplinare il c.d. bilancio regolatorio – stabilisce che “per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”.

 

La categoria dell’onere amministrativo include dunque quella dell’onere informativo, ossia “qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti della pubblica amministrazione”, secondo la definizione datane, in termini identici, dagli articoli 6 e 7 della medesima legge n. 180 del 2011, relativi, rispettivamente, all’analisi dell’impatto della regolamentazione e alla trasparenza degli adempimenti amministrativi.

 

Secondo le Linee guida per l’individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi, adottate dal Governo nel 20132 , gli oneri informativi possono essere suddivisi in tre categorie:

 

1) comunicazioni o dichiarazioni alla pubblica amministrazione (ad esempio, dichiarazione o segnalazione certificata di inizio o modifica dell’attività);

 

2) domande alla pubblica amministrazione (ad esempio, domanda di autorizzazione, concessione, permesso o nulla osta; domanda di parere; domanda di iscrizione ad albo o registro; domanda di sussidio/sovvenzione/esenzione/ accesso a servizi);

 

3) documentazione da conservare (ad esempio, certificazioni/attestazioni; documento di trasporto e di accompagnamento; registro).

 

Non rientrano invece nella definizione di oneri informativi né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l’adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

 

In allegato il testo completo del Dossier.

 

 

 

Fonte: Senato della Repubblica Italiana
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