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Piccoli Comuni: i Sindaci non possono essere responsabili del settore finanziario

lentepubblica.it • 30 Luglio 2015

legge gazzetta ufficialeCon la deliberazione n. 219/2015 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, si stabilisce che risulta in contrasto con l’ordinamento vigente, anche per i Comuni con meno di 5000 abitanti, la prassi di attribuire al Sindaco anche la responsabilità del Servizio finanziario dell’Ente.

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

 

L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 – rubricato: relazione di fine mandato provinciale e comunale – prevede che gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco. Tale relazione deve essere predisposta entro 90 giorni dalla data di scadenza del mandato e va certificata, entro dieci giorni, dall’organo di revisione dell’ente; nello stesso termine va inviata al Tavolo tecnico interistituzionale, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

 

Nel caso dei Piccoli Comuni invece, la Corte dei Conti ha stabilito il fattore di deroga, possibile in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’Ente, ed è applicabile solo ai casi e modi espressamente regolati.

 

I giudici lombardi individuano alcuni limiti evidenti nel caso in cui al Sindaco venga affidato l’incarico di responsabile del Servizio finanziario dell’Ente:

 

  • l’incarico deve essere svolto da un organo o un funzionario in possesso dei requisiti tecnici necessari;

 

  • esiste un principio che stabilisce, all’interno dell’Ente locale, la separazione dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico, ponendo come responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica.

 

Ogni proposta di deliberazione, di Giunta o Consiglio comunale, che non sia un mero atto di indirizzo, deve presentare il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, nel caso in cui la proposta comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

 

L’emanazione del d.l. n. 174/2012 e la sua conversione in legge hanno determinato un’ulteriore motivo di frustrazione dei responsabili dei servizi finanziari. Un aumento degli adempimenti, dei compiti e delle responsabilità, con la garanzia, soltanto iniziale, di una maggiore tutela professionale. Spesso, pertanto, è stato espresso malcontento da parte dei responsabili
finanziari, con la richiesta palesemente espressa di garantire l’identità del ragioniere comunale, con lo scopo di restituire identità agli enti locali.

 

Anche per questo, in conclusione, i magistrati lombardi rilevano le criticità applicative della norma, evidenziando i limiti dell’opzione concessa nei Comuni con meno di cinquemila abitanti nel caso in cui il sindaco voglia assumere l’incarico di responsabile del servizio finanziario dell’ente.

 

Ai sensi degli articoli 153 e 228 del Tuel il riaccertamento dei residui è attività obbligatoria a presidio della sana gestione contabile dell’ente locale e a tutela degli equilibri di bilancio, in quanto adempimento ciclico incidente sulla composizione dell’avanzo di amministrazione. L’operazione di riaccertamento – asseriscono i magistrati – deve essere compiuta dall’organo individuato dal Tuel quale proposto al servizio finanziario, in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività funzionale richiesta.

Fonte: Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 219/2015
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