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L’Uscita anticipata avrà costi minimi per le Finanze Pubbliche?

lentepubblica.it • 13 Aprile 2017

finanza_localeL’Anticipo pensionistico e le altre misure sulla previdenza avranno un impatto piuttosto limitato sui conti pubblici?


 

Lo certifica il Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo e trasmesso alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato per l’acquisizione dei relativi pareri. “Con la legge di Bilancio 2017 sono state adottate misure dirette a aumentare i trattamenti pensionistici in essere per pensioni di importo complessivamente pari o inferiori a 2 volte il TM INPS (tramite la c.d. quattordicesima) e a facilitare l’uscita anticipata rispetto ai generali requisiti di accesso al pensionamento” si legge nel DEF.

 

Tali misure, tuttavia, non modificheranno l’impianto strutturale del sistema pensionistico così come disegnato sulla base delle regole introdotte da ultimo con la L. n. 214/2011. Difatti prosegue il DEF esse “hanno un impatto crescente in termini di maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL fino a 0,14 punti percentuali di PIL nel 2021 per poi attestarsi nel periodo di previsione attorno a 0,1 punti percentuali di PIL l’anno”. L’impatto della manovra del 2017 è stato, dunque, ampiamente compensato dai precedenti interventi di riforma del sistema pensionistico pubblico succedutisi nell’ultimo ventennio, un effetto che proseguirà anche per il futuro: “l’età media al pensionamento continuerà a crescere passando da 60 – 61 durante il periodo 2006 – 2010 a circa 64 anni nel 2020, a 67 nel 2040 e poi a circa 68 nel 2050” si legge nel DEF segno, pertanto, che le misure approvate non avranno un effetto significativo sull’età pensionabile media dei lavoratori.

 

“Cumulativamente la minore incidenza della spesa in rapporto al PIL derivante dal complessivo processo di riforma avviato nel 2004 ammonta a circa 60 punti percentuali del PIL fino al 2050. Tale effetto è da ascrivere per circa il 1/3 alla riforma introdotta con la L. n. 214/2011 e, per la restante quota agli altri interventi. Al netto delle misure approvate con la Legge di Bilancio 2017, tutti i precedenti interventi di riforma, dal 2004 in poi, hanno comportato effetti strutturali e determinato, complessivamente, una progressiva riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL rispetto alle previsioni a legislazione previgente, impattando pertanto sul valore attuale dei flussi di spesa attesi” conclude il DEF.

 

Le novità in vigore dal 2017

 

In via sperimentale, per favorire l’accesso alla pensione anticipata, – si legge nella relazione al DEF  – è stato introdotto, su base volontaria, l’istituto dell’anticipo pensionistico (c.d. APE) per quei soggetti con un’età minima di 63 anni che maturerebbero il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. Si tratta di un prestito assistito dalla garanzia dello Stato e corrisposto in quote mensili da restituire dalla data in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.

 

Nel caso di soggetti in particolari condizioni di bisogno, che hanno comunque compiuto 63 anni di età, l’anticipo pensionistico (APE sociale) è finanziato direttamente dallo Stato con un’indennità economica che non prevede forme di rimborso per la quale il Governo ha disposto lo stanziamento di 0,3 miliardi nel 2017, 0,6 miliardi nel 2018 e 2019 e 0,5 miliardi nel 2020. Con la possibilità di ulteriore proroga o stabilizzazione della misura dopo il 2018, sulla base dei risultati della sperimentazione.

 

Il Documento ricorda, inoltre, che sono state adottate specifiche misure per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione versati prima del compimento del 19° anno di età (c.d. lavoratori precoci) i quali, pur avendo maturato il requisito contributivo , non hanno raggiunto quello anagrafico e si trovino in particolari condizioni di disagio. Per questa misura, si legge nel DEF, sono stati stanziati 0,4 miliardi nel 2017 e 0,6 miliardi per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Risorse per 0,8 miliardi annui dal 2017 sono destinate alla concessione della quattordicesima mensilità dell’assegno pensionistico per quei soggetti il cui reddito complessivo non è superiore a due volte il trattamento minimo. Inoltre, è stata modificata la no tax area per i pensionati , estendendo a tutti i pensionati la soglia di reddito non imponibile fino ad oggi prevista solo per gli over – 75 (0,2 miliardi in ciascun anno tra il 2017 e 2020). La manovra di finanza pubblica assicura, inoltre, un’ulteriore salvaguardia (c.d. ottava salvaguardia) per l’accesso al pensionamento da parte dei soggetti non in possesso dei requisiti pensionistici introdotti con la legge 241/2011 (0,1 miliardi nel 2017 e circa 0,3 miliardi annui negli anni dal 2018 al 2020).

 

Molte di queste misure, è bene ricordarlo, dovrebbero partire ufficialmente il primo maggio anche se mancano all’appello ancora i decreti attuativi (ben tre DPCM), con un ritardo di oltre quasi un mese e mezzo rispetto alla data prevista.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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