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Rimborso accisa gasolio commerciale trasporto pubblico di persone. Scadenza: 30 Aprile

lentepubblica.it • 24 Marzo 2017

I soggetti che utilizzano il gasolio commerciale come carburante per gli scopi di cui all’art. 24ter c. 2, ivi compresi gli enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione, e per l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico, chiedono il rimborso della maggiore accisa applicata (pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I, e quella di cui al comma 1 dell’art. 24ter) sui consumi avvenuti nel trimestre solare precedente, presentando apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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