Sintetizziamo gli aspetti salienti della stessa, raccogliendo contestualmente tutte le nostre schede già pubblicate e quelle che lo saranno man mano che analizzeremo il testo dell’accordo.
Gli incrementi stipendiali vanno da un minimo di 81 euro ad un massimo di 111, a seconda dell’ordine e grado di istruzione e dell’anzianità di servizio. E’ probabile che gli aumenti siano percepiti concretamente a partire dal mese di aprile 2018.
Gli incrementi degli stipendi riguarderanno anche i docenti precari, che , durante il periodo di supplenza, ricevono sempre uno stipendio riferito al primo scaglione di anzianità (0-8).
Il CCNL ha validità triennale e riguarda gli anni 2016, 2017 e 2018. La sua scadenza, pertanto, è fissata al 31 dicembre 2018.
In seguito alla riduzione dei comparti di contrattazione, la Scuola è confluita nel Comparto “Istruzione e Ricerca”, ragion per cui il Contratto presenta un’articolazione differente rispetto a quelli precedenti.
Questa la nuova articolazione:
Focalizziamo la nostra attenzione sulla sezione Scuola.
Il nuovo Contratto, sulla base dell’accordo del 30 novembre 2016, riequilibra il rapporto tra legge e contratto a favore di quest’ultimo, affidando alla contrattazione alcune materie, come ad esempio il bonus merito (o meglio parte di esso) e la chiamata diretta.
Alcune altre materie, pur non rientrando nella contrattazione, diventano oggetto di confronto con le OO.SS. Questo come ad esempio l’organizzazionenel caso del lavoro: assegnazione del personale ai plessi e alle sedi di servizio.
ORARIO DOCENTI E ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
Nessuna novità in merito all’orario di lavoro dei docenti, che rimane il seguente:
Il suddetto orario di insegnamento va distribuito in non meno di cinque giornatesettimanali.
Parte dell’orario di servizio, inoltre, può essere destinata all’attività di potenziamento, fermo restando la prioritaria copertura dell’orario di
insegnamento.
Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
La formazione resterà facoltativa.
Stralciata dal contratto la parte che dava libertà ai dirigenti di assegnare incarichi ai docenti, senza che questi ultimi potessero rifiutarli. Le ore da destinare alle attività funzionali restano separate: 40 + 40.
SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari, come leggiamo all’articolo 29 del Contratto, saranno oggetto di un’apposita sequenza contrattuale, che deve avere tra i suoi capisaldi la salvaguardia della libertà di insegnamento e deve concludersi entro luglio 2018.
La sequenza contrattuale dovrà avvenire tenendo conto di quanto di seguito specificato:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
Il contratto scuola firmato il 9 febbraio scorso da FLCGIL Cisl e UIL presenta delle novità migliorative per il personale ATA. Gli ATA diventano parte integrante della “Comunità educante”.
E’ stata introdotta anche la modalità oraria per i permessi già previsti all’articolo 15 del Ccnl/07. Inoltre, sono state aggiunte ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche, e queste rientrano nel computo della malattia, ma senza le penalizzazioni previste per la malattia breve. E’ stato chiarito che quelli della legge 53/00 (3 giorni l’anno per gravi motivi) sono aggiuntivi ai 3 per motivi personali o familiari.
Prevista una commissione di lavoro per la revisione dei profili.
Acquisita nel Ccnl la sequenza per l’indennità dei DSGA che “reggono” due scuole. Messo in evidenza che gli ATA della scuola sono esclusi dalla valutazione (legge Brunetta).
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)