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Esami di Stato: criteri attribuzione del credito scolastico

lentepubblica.it • 11 Aprile 2016

esame di stato, credito scolasticoL’attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal DM n. 99/2009, richiamato dalle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.

 

Il massimo punteggio attribuibile nel terzultimo, penultimo e ultimo anno di corso, è di 25 punti in totale.

 

Per i corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, leggiamo nell’OM. n.11/2015 concernente gli esami di Stato dello scorso anno scolastico, il credito viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

 

E’ doveroso ricordare che il TAR del Lazio, il 16 settembre 2014, ha annullato con sentenza definitiva i decreti della suddetta sperimentazione, come abbiamo riferito in “Licei quadriennali, Tar li annulla: sperimentazione illegittima”.

 

Per l’attribuzione del credito scolastico è necessaria una distinzione tra candidati interni ed esterni; tra questi ultimi, inoltre, bisogna distinguere tra candidati che sostengono l’esame di idoneità e candidati che svolgono le prove preliminari, come si evince dalle tabelle allegate al sopra citato DM n. 99/09:

 

Tabella A: credito scolastico candidati interni;

 

Tabella B: credito scolastico candidati esterni esami idoneità;

 

Tabella C: credito scolastico candidati interni prove preliminari.

 

 

 

Candidati interni

 

Per i candidati interni il punteggio relativo al credito scolastico, attribuito naturalmente dal consiglio di classe, è quello indicato nella Tabella A.

 

Alle deliberazioni del consiglio di classe, relativamente all’attribuzione del credito, partecipano a pieno titolo sia i docenti di religione cattolica che i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della stessa (solo per gli alunni che abbiano seguito tali attività).

 

L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto degli elementi di valutazione indicati dall’articolo 11 comma 2 del DPR n. 323/98:

 

Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo: educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell’allegata tabella a) e della nota in calce alla medesima.

 

Gli elementi da considerare, per l’attribuzione del credito scolastico, dunque, sono:

 

 

  • il profitto;
  • l’assiduità della frequenza scolastica;
  • l’interesse e l’impegno;
  • la partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative;
  • eventuali crediti formativi;
  • eventuali attività relative al potenziamento dell’offerta formativa.

 

 

I consigli di classe tengono in considerazione l’eventuale partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, sulla base degli elementi informativi forniti dal personale esterno (esperti o tutor), che ha condotto dette attività.

 

Contribuiscono indirettamente alla determinazione del credito scolastico le esperienze di alternanza scuola-lavoro, nel senso che la valutazione di tali esperienze concorre ad integrare quella delle discipline alle quali afferiscono per cui, aumentando la valutazione di dette discipline, aumenta conseguentemente il credito scolastico.

 

Per quegli alunni che hanno svolto attività di studio individuale al posto dell’insegnamento della religione cattolica, oltre ai suddetti elementi, il consiglio di classe tiene in considerazione l’arricchimento culturale e disciplinare derivante da dette attività. La certificazione dell’arricchimento culturale e professionale conseguito avviene secondo modalità e parametri stabiliti dalla singola Istituzione scolastica.

 

Per quegli alunni che abbiano scelto di assentarsi da scuola per partecipare ad iniziative formative extrascolastiche, al posto dell’insegnamento della religione cattolica, è possibile valutare tali esperienze di formazione al pari di quelle che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi, qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49/2000.

 

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in seguito ad abbreviazione per merito, il credito scolastico dell’ultimo anno non frequentato è attribuito dal consiglio della penultima classe, così come previsto dall’articolo 11 comma 5 del DPR n. 323/98:

 

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequentato.

 

I consigli di classe, inoltre,  procedono (nello scrutinio finale dell’ultimo anno) all’attribuzione del credito scolastico di quegli alunni che non ne sono in possesso per il penultimo e terzultimo anno, sulla base dei risultati conseguiti per idoneità (Tabella B) o  per promozione (Tabella A) o in seguito ad esami preliminari (Tabella C).

 

I consigli di classe procedono altresì ad attribuire il credito scolastico agli alunni frequentanti l’ultimo anno, che siano stati ammessi alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità; in tal caso , per le classi (III e IV) non frequentate si attribuiscono 3 punti per la classe terza e altri 3 punti per la classe quarta; se l’alunno è in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, avrà il credito acquisito (ossia attribuito per la classe terza) più 3 punti per la quarta classe.

 

Nello scrutinio conclusivo dell’ultimo anno, infine, i consigli di classe possono integrare – fermo restando il limite di 25 punti – il credito scolastico di quegli alunni che hanno recuperato, grazie al particolare impegno, situazioni di svantaggio, createsi negli anni precedenti a causa di condizioni familiari o personali dell’alunno stesso; nel relativo verbale bisogna opportunamente motivare tali integrazioni, facendo riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e documentate.

 

 

 

Candidati esterni

 

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare. Gli elementi da tenere in considerazione per l’attribuzione del punteggio, previsto dalla Tabella C allegata al suddetto DM n. 99/09, sono i seguenti: curriculum scolastico; crediti formativi (tra i quali si possono considerare anche le esperienze professionali) e risultati delle prove preliminari.

 

I crediti formativi, debitamente certificati, devono essere coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame.

 

Il punteggio da attribuire, nell’ambito delle bande di oscillazione previste nella Tabella C, deve essere moltiplicato per 2, se il candidato sostiene l’esame preliminare relativo agli ultimi due anni (IV e V), o per 3 se il candidato sostiene l’esame preliminare relativo agli ultimi tre anni (III, IV e V).

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono stabiliti preventivamente dal consiglio di classe.

 

Nel caso di candidati esterni, ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità, il consiglio di classe, davanti al quale sostengono l’esame preliminare, attribuisce loro:

 

 

  • punti 3 per il terzultimo anno (qualora non siano in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe);
  • punti 3 per il penultimo anno;
  • punteggio ottenuto, sulla base dei risultati delle prove preliminari, per l’ultimo anno.

 

 

I candidati, in possesso di promozione o idoneità alla classe V, hanno già un credito scolastico maturato, per il penultimo e terzultimo anno, e calcolato sulla base delle tabelle allegate al DM n. 99/09: Tabella A in caso di promozione; Tabella B in caso di idoneità; Tabella C in caso di esami preliminari sostenuti in anni scolastici passati. A tale credito, naturalmente, va aggiunto quello dell’ultimo anno, da attribuire in seguito all’esame preliminare (quindi in base alla Tabella C).

 

Infine, per i candidati esterni, come prevede l’articolo 1 del DM n. 42/2007, la commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

 

Disposizione specifiche sono, infine, previste per i candidati in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP della regione Lombardia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

I primi possono sostenere l’esame di Stato, previa frequenza (e superamento) del corso annuale previsto dall’articolo 15 comma 6 del decreto legislativo n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, e sono considerati candidati interni; l’attribuzione del credito, in questo caso, è di competenza del consiglio della  classe dell’istituto professionale al quale sono assegnati in qualità di candidati interni, per cui si fa riferimento alla Tabella A.

 

L’attribuzione del credito avviene:

 

 

  • in base al voto di Qualifica per la classe III;
  • in base al voto del titolo di Diploma Professionale per la classe IV;
  • in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale e alla  relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso.

 

 

I candidati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in possesso del diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, possono sostenere l’Esame di Stato, previa frequenza (e superamento) del corso annuale previsto dal DPR n. 87/2010, articolo 6 comma 5, e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 tra MIUR  e Province Autonome di Trento e Bolzano, e sono considerati candidati interni.

 

Per detti candidati, l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe dell’istituzione formativa, che ne delibera anche l’ammissione agli esami di Stato, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle allegate al DM n. 99/09.

 

L’attribuzione del credito avviene:

 

 

  • in base al voto di Qualifica per la classe III
  • in base al voto del titolo di Diploma Professionale per la classe IV;
  • in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale e alla  relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Nino Sabella
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