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Graduatorie di istituto: guida alla compilazione modello A1

lentepubblica.it • 19 Giugno 2017

guidaCompilazione modello A1: pagina servizi, calcolo rapido punteggio. Una guida per comprendere meglio come compilare le domande.


 

Differenze tra chi si iscrive per la prima volta e chi è già iscritto. Attenzione, per l’a.s. 2016/17 il servizio può essere valutato sol fino alla data di scadenza di presentazione della domanda, il 24 giugno. Chi ha un contratto al 30 giugno/31 agosto dichiara la data di scadenza effettiva del contratto e, se vuole, indica il numero di giorni valutabili per il punteggio.

 

La valutazione dei titoli (culturali e di servizio) per la II fascia delle graduatorie di istituto avviene con la tabella A. Vediamo quali sono le specificità per il servizio di insegnamento.

 

Il servizio viene valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni. Si valuta come anno scolastico intero anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

 

Il periodo massimo valutabile è di 6 mesi e il punteggio massimo è di 12 punti: 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni.

 

Calcolo rapido punteggio

 

Nelle scuole statali o paritarie:

 

 

  •  da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

 

 

Nelle scuole non paritarie il punteggio è dimezzato.

 

Il servizio svolto nei centri di formazione professionale è valutabile come quello statale se svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010).

 

1)  Non sono valutabili servizi svolti senza il titolo di studio.  E’ valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria.

 

2)  Decurtazione servizio. Non sarà possibile valutare anni di servizio coincidenti con la durata legale dei corsi di studio, qualora l’abilitazione sia utilizzata come titolo di accesso.

 

3)  il servizio per primaria/infanzia non vale per la secondaria e viceversa

 

Il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; Il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;

 

Criteri

 

Prima dell’a.s. 2003/04 non esisteva il concetto di “servizio non specifico”, per cui si può richiedere la valutazione di servizi specifici per la singola classe di concorso, anche se si supera la valutazione di 6 mesi per anno scolastico.

 

Servizi prestati dall’a.s. 2003/04. E’ consentita la valutazione di un periodo massimo di 6 mesi di servizio per ciascun anno scolastico.

 

Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04

 

Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.

 

Servizio non specifico

 

Il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall’a.s. 2003/04

 

Doppio punteggio scuole di montagna

 

Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

Servizio su posto di sostegno

 

Il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina

 

Servizio all’estero

 

Il servizio d’insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia

 

Servizio scuole militari

 

Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

 

Per i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 compilando la pagina 11 del modello A/1 si dichiara

 

 

  • che per ciascun anno scolastico non è stata richiesta complessivamente, la valutazione dei servizi per più di 6 mesi
  • che ciascun periodo di servizio è stato utilizzato per una sola graduatoria.

 

 

Quale servizio indicare. I docenti già inseriti nelle graduatorie del 2014/17 dovranno indicare solo il servizio svolto dopo il 23 giugno 2014 o antecedentemente se non ancora dichiarato. I docenti che si sono inseriti con le finestre semestrali dovranno dichiarare il servizio successivo alla data ultima di inserimento o mai dichiarato.

 

E’ obbligatorio indicare:

 

 

  • Anno Scolastico- Tipo servizio (S Scuole statali – P scuole paritarie dal 1/09/2000 – N Scuole non statali, parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e autorizzate, F= Progetto)

 

 

Sul web ci sono molte conversazioni, derivanti da difforme indicazioni fornite dai sindacati, sulla valutazione del servizio del progetto Diritti a scuola. Bisogna indicarlo come Statale o come Progetto?

 

La risposta corretta è quello di indicarlo come Progetto (=F), in quanto la valutazione è uguale a quella del servizio statale ma il requisito affinchè tale servizio sia valutato è che il progetto abbia avuto durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell’anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.

 

 

  • Periodo di servizio dal…. al…. e i giorni complessivi. Se le informazioni sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero dei giorni complessivi.

 

 

Per i servizi svolti con contratto atipico vanno allegati i relativi certificati (ricordarsi di segnalarli nella sezione riassuntiva)

 

Se il servizio è stato svolto su sostegno flaggare il quadratino corrispondente.

 

I servizi svolti da I fascia (o graduatoria ad esaurimento) o III fascia possono essere valutati al 50% anche nelle classi di concorso per le quali ci si iscrive in II fascia (sempre rispettando il limite dei 6 mesi e del punteggio massimo acquisibile).

 

 

  • classe di concorso del servizio (indicare quella del contratto, quindi vecchio codice)
  • estremi scuola in cui è stato svolto il servizio
  • eventuale Supervalutazione del servizio: (M, I o P); La supervalutazione è gestita per periodi di servizio dall’a.s. 2003/2004 e fino al 31/08/2007. E’ valido solo sulla graduatoria specifica e può essere selezionato solo per il servizio su scuola statale o paritaria:
     in pluriclasse di scuola primaria di montagna
     in scuola di piccola isola
     in istituti penitenziari
  • Se si tratta di servizio mai dichiarato o da rivalutare
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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