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Impugnare licenziamento di Supplenti e Docenti: quali termini?

lentepubblica.it • 12 Ottobre 2017

martello giustizia condanna violenzaLa sentenza n. 23861 della Cassazione ha chiarito le condizioni nel rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato in ordine al termine per impugnare il licenziamento.


 

L’art. 32 (Decadenze e disposizioni in materia  di  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato) della Legge 183 del 2010, nel  testo pro tempore vigente,  così  detta,  al  primo  comma :

 

Il primo e il secondo comma dell’artico/o 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della  sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,  anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento  stesso. L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo  necessario  al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

 

Per quanto interessa nella presente sede, è sufficiente rilevare l’art. 32, nel definire il campo di applicazione della nuova norma, la estende ” …anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento” . Trattasi di una norma di chiusura che deve intendersi riferita a tutte le ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (v. n. 22627 del 2015, n. 26163 del 2016 e n. 74 del 2017), con la sola esclusione della ipotesi del recesso intimato durante il periodo di prova (Cass. n. 7801 del 27 marzo 2017) . A nulla rileva il riferimento, contenuto nella Legge n. 604 del 1966, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché il secondo comma dell’art. 32 Legge n. 183 del 2010 ha comunque espressamente incluso nell’alveo applicativo del regime decadenziale dettato dall’art. 6 “tutti i casi di invalidità del licenziamento”, a prescindere dalla natura del rapporto (se a tempo determinato o a tempo indeterminato).

 

Va affermato il seguente principio di diritto: l’art. 6 della Legge 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della l. n.183 del 2010, nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Legge Fornero), che prevede il  termine  di  decadenza  di  sessanta  giorni  per  l’impugnazione  stragiudiziale  del licenziamento, si applica, in forza del comma 2 del citato art. 32, costituente norma  di chiusura, “a tutti i casi di invalidità del licenziamento” , ivi compresa  l’ipotesi di recesso ante tempus intimato per giusta causa in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

 

 

Fonte: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
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