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Illegittimo non permettere il Reinserimento in Gae dei Docenti già iscritti?

lentepubblica.it • 27 Marzo 2017

gae docentiGraduatorie ad esaurimento, è illegittimo non permettere reinserimento docenti già iscritti? Chiarimenti arrivano da una sentenza del tribunale del Lavoro di Rimini.


Il Tribunale del Lavoro di Rimini, infatti, con una sentenza impeccabile nelle sue motivazioni rileva “come le ragioni della ricorrente siano state recepite dal Giudice Amministrativo che con motivazioni giuridicamente ineccepibili ha ritenuta l’illegittimità sotto vari profili del D.M. 42\09” e chiarisce che se “è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati… gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole”.

 

La sentenza conferma, infatti, quanto già espresso dal Tribunale Amministrativo in favore dei docenti cancellati evidenziando come “non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare – art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42, adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda – la cancellazione definitiva dalla graduatoria”. Nella norma primaria, quindi, “l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria”.

 

Ritenendo, dunque, “pregevoli” tali argomentazioni e “condivise da ultimo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5285\17” il Giudice del Lavoro di Rimini ha dato ragione ai legali Anief e confermato che i pronunciamenti e le argomentazioni di segno contrario “basate sull’arresto giurisprudenziale della Corte di Appello di Bologna […] nonché sulla ipotetica ma non dimostrata abrogazione implicita ad opera dell’art. 1 comma 606 della L. 296\2006 − che com’è noto ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 D.L. n. 97\2004 ( convertito con modificazioni dalla L. 143\2004 ) in graduatorie ad esaurimento − della norma di cui all’art. 1 bis DM 143\03 che prevede la possibilità di reinserimento nelle graduatorie dei docenti già inseriti e cancellati per effetto della mancata presentazione di domanda”, devono intendersi efficacemente superati, anche in considerazione del fatto che “L’esito voluto dall’amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l’avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale”.

 

Tutti gli eventuali pronunciamenti contrastanti con tali principi, dunque, saranno presto riformati e conformati ai dettami dell’ormai consolidata e prevalente giurisprudenza favorevole ottenuta dai legali Anief in tutte le sedi. “Abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio che impedire il reinserimento in GaE – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato e segretario confederale Cisal – contrasta con i parametri desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 della nostra Carta Costituzionale, nonché con i principi generali che regolano l’attività amministrativa e anche la Cassazione ci ha dato ragione confermando le nostre tesi. La nostra battaglia è stata lunga, ma sapevamo di condurla per la tutela di tanti docenti precari che, dopo anni di servizio passati alle dipendenze del MIUR, si erano visti negare il proprio giusto diritto al lavoro e cancellare a vita da una graduatoria in cui avevano pieno diritto a permanere”.

 

La soccombenza in tribunale contro le ragioni sostenute con grande professionalità e competenza dai legali Anief, è costata al Miur non solo l’obbligo di immediato reinserimento della docente nelle Graduatorie d’interesse, ma anche la condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 2.309 oltre I.V.A. e C.P.A. e al rimborso del Contributo Unificato.

Fonte: ANIEF - Associazione Sindacale Professionale
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