lentepubblica


Supplenze: le scadenze per avere una cattedra fino al 30 giugno o 31 agosto

lentepubblica.it • 15 Dicembre 2016

cattedraSupplenze: le scadenze per avere una cattedra fino al 30 giugno o 31 agosto.


L’art. 1/1 del DM 131/07 dispone:

 

nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede nel modo seguente.

 

Supplenze: le scadenze per avere una cattedra fino al 30 giugno o 31 agosto

 

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

 

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

 

Lo spartiacque è il 31/12/16. Il Regolamento delle supplenze è chiaro: Un posto che si rende vacante/disponibile entro il 31 dicembre dovrà essere assegnato dalle graduatorie ad esaurimento e avrà come termine il 30/6 o 31/8.

 

Solo se esaurite queste ultime la competenza passerà ai DS che le assegneranno alle GI senza però modificare il termine della supplenza.

 

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.

 

Può quindi accadere che entro il 31/12, anche dopo la conclusione delle consuete convocazioni dalle GAE per le supplenze da assegnare al 30/6-31/8, si renda disponibile un posto per motivi diversi: dottorato di ricerca, congedo biennale e aspettative varie, decessi, posti in deroga sul sostegno ecc.

 

La scuola, constatata l’assenza del titolare per tutto l’anno, dovrà restituire il posto all’ATP che provvederà a scorrere nuovamente le GAE per l’assegnazione della supplenza.

 

Solo se le GAE sono esaurite per quella determinata classe di concorso l’ATP dirà alla scuola in cui il posto si è reso disponibile di provvedere alla convocazione attraverso lo scorrimento delle GI a partire dalla I fascia.

 

In questo caso la scuola non potrà però cambiare la data di scadenza che dovrà rimanere tale (30/6 o 31/8) a seconda della tipologia del posto.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments