La nota Miur n. 35110 del 2 agosto 2018 fornisce indicazioni in merito alle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2018/19.
Il punto A.15 delle istruzioni così prevede: E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .
Il personale neoassunto, dunque, può chiedere di stipulare un contratto part-time.
Ricordiamo quando e come può chiederlo, riportandolo tutte le informazioni utili al riguardo.
La domanda va presentata all’atto della stipula del Contratto.
Nella concessione del part-time hanno la precedenza i docenti:
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è automatica, ma è sottoposta al vaglio dell’Amministrazione, che valuta la richiesta sulla base di tre elementi:
Il part time si chiede per due anni scolastici.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto, entro il 15 marzo di ciascun anno.
La durata minima dell’orario di servizio deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.
Il tempo parziale può essere realizzato:
L’articolazione dell’orario deve essere, in ogni caso, tale da assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.
Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale. In ogni caso dovrà essere garantita l’unicità dell’insegnante, nonché l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.
Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli Uffici Scolastici Provinciali, in genere, pubblicano i modelli di presentazione delle domande. Di seguito alcuni facsimile.
Altri facsimile modelli di domanda
Possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)