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Bonus pubblicità scadenza: entro il 22 ottobre le domande

lentepubblica.it • 19 Ottobre 2018

bonus-pubblicita-scadenzaAncora pochi giorni a disposizione per presentare la domanda per il bonus pubblicità: la scadenza per l’accesso al credito d’imposta riguardo gli investimenti dell’anno 2018. Scade infatti il 22 ottobre il termine per inoltrare le richieste.


 

Il bonus pubblicità può essere richiesto da aziende, attività commerciali che hanno investito in pubblicità su quotidiani on line locali, tradizionali, emittenti tv e radio.

 

 

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti dell’anno 2018 si dovrà poi presentare dal 1 al 31 gennaio dell’anno prossimo.

 

Ricordiamo che il bonus pubblicità è regolamentato dal D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018. Decreto attuativo attraverso il quale sono state definite le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Si tratta di una misura prevista dall‘articolo 57-bis del dl 50/2017, che riconosce una detrazione fiscale pari ad un importo base del 75% sulla spesa effettuata per l’acquisto di spazi pubblicitari, online cartacei e radio-televisivi.

 

Questa percentuale sarà riconosciuta sulla quota di investimento incrementale (che deve superare almeno dell’1% l’investimento effettuato nell’anno precedente) e non sulla somma complessivamente spesa dall’impresa o lavoratore autonomo.

 

Come si legge nel comunicato del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

 

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
  • 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive

 

 

Nuove FAQ dal Dipartimento informazione ed editoria

 

Sono stati forniti nuovi chiarimenti sui requisiti per l’ammissione al credito d’imposta degli investimenti effettuati.

 

Il regolamento che disciplina le condizioni di ammissibilità oggettive per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici:

 

  • pubblicati in edizione cartacea;
  • editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

 

Il bonus pubblicità si applica quindi anche agli acquisti di spazi pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa: sempre secondo i criteri previsti dalla norma cioè registrazione della testata e direttore responsabile.

 

bonus-pubblicita-scadenza-informazioni

Informazioni importanti sul bonus pubblicità e sulla scadenza

 

Vista la scadenza imminente ricordiamo che le informazioni per ottenere l’agevolazione vanno inviate esclusivamente on line utilizzando:

 

  • Spid,
  • le credenziali di Fisconline o Entratel,
  • la Carta nazionale dei servizi.

 

Esse vanno trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il Bonus Pubblicità consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative (previo parere positivo della UE).

 

Per investimenti incrementali si intendono quelli il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

 

Oltre alla comunicazione telematica per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali (e alle dichiarazioni sostitutive previste dal relativo modello) il richiedente non deve allegare nessun documento.

 

Tuttavia, deve conservare (per i controlli successivi) tutta la documentazione a supporto della domanda ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione:

 

  • fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari),
  • attestazione dell’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti.

 

Il dipartimento per l’informazione e l’editoria ha messo a disposizione le Faq aggiornate all’interno della specifica sezione del proprio sito internet dedicata al bonus.

 

Chi può accedere al bonus pubblicità?

 

Gli interessati al bonus pubblicità sono:

 

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo,
  • enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

 

Sono escluse alcune spese:

 

  • quelle sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque genere,
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,
  • messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

 

I costi ammissibili si calcolano al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.

 

Per quanto riguarda le somme tramite concessionario queste sono interamente accessibili poiché per il committente rappresentano l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi pubblicitari.

 

Mentre non possono essere considerate per il calcolo del bonus le spese sostenute da coloro che si avvalgono di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere. In questi casi, infatti, si tratta di servizi “accessori”, il cui costo non può legittimamente concorrere al calcolo del tax credit.

 

Effettuare investimenti pubblicitari attraverso società concessionarie è una pratica molto frequente poiché spesso la ricerca e l’acquisizione della pubblicità non viene gestita direttamente dai media, ma appunto tramite società specializzate.

 

In tali casi, i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo e non è possibile estrapolare, rispetto al singolo contratto di acquisto degli spazi pubblicitari, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria.

 

 

bonus-pubblicita-scadenza-domanda

 

Come compilare la domanda

 

Il modulo domanda bonus pubblicità, approvato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate insieme alle istruzioni.

 

 

 

 

 

La domanda per l’imminente scadenza del bonus pubblicità deve essere compilata seguendo le istruzioni del dipartimento con dei dati obbligatori:

 

  • dati dell’azienda o del lavoratore autonomo,
  • costo complessivo degli investimenti pubblicitari sostenuti o che saranno ancora sostenuti nel 2018,
  • costo complessivo degli investimenti effettuati l’anno precedente ma sugli stessi media,
  • incremento degli investimenti su ciascuno dei due media,
  • ammontare del credito d’imposta per ciascuno dei due media

 

Inoltre bisogna allegare alla domanda bonus pubblicità, in scadenza il 22 ottobre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito dell’assenza di condizioni di impedimento previste dalla disciplina antimafia per la fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

 

Per usufruire quindi del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

 

  • la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.
Fonte: articolo di Mariangela De Pasquale
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